Con la Circolare n. 1 del 2008 la Guardia di Finanza ha stabilito una check list dei controlli da effettuare anche nei confronti degli Enti non commerciali e delle Onlus. La stessa Agenzia delle Entrate, successivamente, ha emanato la Circolare n. 13/2009 disponendo maggiori controlli per attività commerciali mascherate in enti non-profit. Infine, con la Circolare 20 del 2010 gli Enti non commerciali sono stati inseriti tra i soggetti da assoggettare a verifica fiscale nel corso del 2010. Nel 2011 le linee guida non sono state modificate e quindi le indicazioni che riportiamo sono di piena attualità.
Elenco dei controlli
1. Previsioni statutarie: si prevede un esame delle previsioni dello Statuto, se questo ha data certa; nel caso in cui lo Statuto non sia registrato, non sia redatto o non sia stato esibito al momento della richiesta, si procede con un esame dell’effettiva attività svolta; nel caso, invece, in cui lo Statuto sia redatto ma non registrato le previsioni statutarie avranno carattere puramente indicativo.
Verrà effettuato inoltre un controllo tra le disposizioni statutarie e l’effettivo funzionamento dell’Ente, verificandone prevalentemente gli obblighi civilistici e la normativa del settore d’appartenenza.
2. Effettiva attività svolta: verrà eseguito per ogni periodo d’imposta oggetto di controllo il confronto tra il volume delle attività istituzionali ed il volume di quelle commerciali, attraverso un esame dei documenti.
3. Adempimenti fiscali: saranno verificati:
a. la compatibilità del sistema contabile adottato ed il volume delle attività istituzionali e commerciali effettivamente svolte
b. la regolare tenuta della contabilità
c. il rispetto delle disposizioni fiscali per la determinazione del reddito, dell’IVA e di altre specifiche normative
4. Attività fiscalmente agevolata art. 148 DPR 917/86 e art. 4 DPR 633/72: si effettueranno:
a. controlli sulle attività svolte verso i propri associati o iscritti
b. controlli sul contenuto dei libri sociali previsti dallo Statuto
c. raccolta di informazioni dagli associati od ex-associati riguardanti il reale
funzionamento dell’ente
d. il rispetto delle clausole statutarie disposte dall’art. 148
e. se lo Statuto ha data certa
f. se è stato predisposto l’apposito rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione
5. Modello EAS: si verificherà che sia stato correttamente presentato; in caso di mancata presentazione, verrà verificata la specifica condizione di esonero
6. Onlus: sarà verificato l’effettivo possesso dei requisiti formali e sostanziali per poter usufruire delle agevolazioni previste; sarà anche esaminata la regolare iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus (non obbligatoria per le Onlus di diritto e cioè le organizzazioni di volontariato L. 266/91, ONG e Cooperative sociali L. 381/91).
Associazioni sportive dilettantistiche
Anche nei confronti della Associazioni Sportive Dilettantistiche sono aumentati i controlli fiscali. Principalmente viene verificato il rispetto della disposizioni di cui all’art.25 c. 5 L. 133/09, secondo il quale non possono essere effettuate in contanti le movimentazioni finanziarie superiori a euro 516,46.
L’inosservanza di tale obbligo comporta per l’Associazione la decadenza dal regime agevolato eventualmente adottato (398/91) e l’applicazione di sanzioni di cui all’art. 11 D.Lgs. 471/97 (sanzione pecuniaria da 258 a 2.065 euro).
Provare i trasferimenti di denaro
I trasferimenti di denaro di importo superiore a euro 516,46 devono essere effettuati secondo le seguenti metodologie:
– bollettino di c/c postale
– bonifico bancario/postale
– assegno non trasferibile
– bancomat
– carta di credito