Per Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento. La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici compresi quelli di servizi, forniture e attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione nonché tutti i lavori privati in edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire.
Il DURC risulta anche presupposto necessario per ottenere:
- l’attestazione SOA, l’iscrizione all’Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale per i quali è richiesto il DURC;
- i finanziamenti e le sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
- i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Vediamo quindi in sintesi quali sono le caratteristiche del DURC.
Quando viene richiesto
Il DURC viene richiesto in diversi momenti in base a specifiche finalità. In particolare:
- per gli appalti/subappalti di lavori pubblici: per la verifica dell’autodichiarazione dell’impresa rilasciata al momento della partecipazione alla gara; per l’aggiudicazione dell’appalto, ove pretesa; per la stipula del contratto; in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale; per il collaudo e il pagamento del saldo finale;
- per lavori privati in edilizia: prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività;
- per le SOA: prima dell’inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.
Chi può richiederlo
- Le imprese, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega
- Le pubbliche Stazioni Appaltanti
- Gli Enti privati a rilevanza pubblica
- Le SOA (società di attestazione e qualificazione delle aziende).
Periodo di validità
Per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validità di 90 giorni (D.L.69/2013 convertito in Legge 98/2014) mentre per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e per i certificati relativi ai benefici normativi e contributivi sul lavoro e ai finanziamenti regionali, statali e dell’Unione europea, la validità del DURC è confermata a 120 giorni dalla data di emissione.
A chi si richiede il DURC
Deputata a rilasciare il DURC per i lavori in edilizia (sia pubblici che privati) è la Cassa Edile competente per territorio, che provvede all’emissione certificando la posizione contributiva dell’impresa presso di sé e attestando quanto acquisito dagli altri Enti. In tutti gli altri casi (attestazioni SOA, appalti per forniture, artigiani non iscritti alla cassa edile, ecc), il rilascio è competenza dell’INPS e dell’INAIL.
Modalità di richiesta
Il DURC deve essere richiesto in via telematica accedendo a:
- portale Sportello Unico www.sportellounicoprevidenziale.it (per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica)
- portale INAIL www.inail.it (per aziende ed intermediari)
- portale INPS www.inps.it (per aziende ed intermediari)
Condizioni per attestare la regolarità contributiva
INPS, INAIL e Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell’impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
In sintesi, per regolarità contributiva s’intende:
- correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempienze in atto;
- richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Il rispetto di tali obblighi, che vanno riferiti all’intera situazione, è rilevato alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato.
Responsabilità
Si rammenta, infine, che la compilazione del modulo di richiesta telematica comporta la piena ed esclusiva responsabilità, penale ed amministrativa, del richiedente in merito alle informazioni in esso riportate, qualora queste dovessero rivelarsi mendaci.
In questo senso, anche l’utilizzo del DURC non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale, ferma restando la facoltà degli Enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.
In caso di rilevazioni di situazioni palesemente anomale, nonché nei casi previsti dalla normativa vigente, lo Sportello Unico per il rilascio del DURC provvederà alle segnalazioni di competenza alle Stazioni Appaltanti, Committenti/Appaltatori.
Il Documento Unico non ha effetti liberatori per l’impresa. Se si accertano successivamente al rilascio del DURC circostanze tali da modificare sostanzialmente la comunicazione di regolarità già attestata, l’Ente dovrà darne comunicazione al richiedente e alla Stazione Appaltante, revocando il documento stesso e assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Fabrizio Tortelotti