Entro il 31 marzo la presentazione del modello EAS

Se anche tu gestisci un ente associativo che usufruisce di un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, hai l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate il modello EAS relativo ai dati e alle notizie rilevanti ai fini fiscali.

Cosa è il modello EAS e chi deve inviarlo?

Il modello EAS è un modello per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali.

In particolare, si tratta delle agevolazioni contenute nell’articolo 148 del DPR 917/1986 e di quelle di cui all’articolo 4, comma 4 secondo periodo e 6 del DPR 633/72.

L’obiettivo del Fisco è quello di censire le realtà di tipo associativo che operano nel settore non profit e verificare se effettivamente le entrate o le quote associative abbiano tutti i requisiti per non essere imponibili sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sul reddito.

Gli enti obbligati alla compilazione e all’invio del modello EAS sono gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che esercitano solamente attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci e gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.

Sono escluse dall’invio del modello EAS le associazioni di volontariato che svolgono solo attività istituzionale o che non svolgono attività commerciali e produttive al di fuori di quelle marginali, le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla Legge 398/91 e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro telematico delle associazioni sportive rilasciato dal Coni.

Non sono altresì obbligate a inviare il modello le associazioni espressamente esonerate per legge o gli enti che sono esclusi per la mancanza dei presupposti di legge.

Come si presenta il modello EAS?

Il modello EAS deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente dall’ente associativo con le proprie credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite un intermediario abilitato.

Per quanto concerne i termini di presentazione, il modello EAS va presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione o entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui eventualmente si è verificata una variazione dei dati, o entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti previsti dalle norme tributarie.

Cosa comporta l’omessa o tardiva presentazione del modello EAS?

In caso di omessa o tardiva presentazione del modello EAS, in mancanza di verifiche o ispezioni già  avviate, è possibile regolarizzare la posizione mediante la cosiddetta remissione in bonis (così come chiarito dalla risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate).

In caso di omissione dell’adempimento è possibile quindi inviare la comunicazione e contestualmente versare la sanzione pari a 258 euro mediante il modello F24 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Gli enti associativi che non provvedono a inviare il modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali. Si tratta di una conseguenza particolarmente grave, in quanto attribuisce all’ente inadempiente la natura commerciale.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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