Le spese di istruzione che danno diritto a ottenere la detrazione del 19% dall’IRPEF lorda, collocate nel modello 730/2015 con il codice 13 in uno dei righi da E8 a E12, sono quelle relative alla frequenza di corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado e universitaria, di perfezionamento e di specializzazione universitaria. Vediamo come compilare correttamente il modello 730 e come ottenere la detrazione.
La detrazione compete per le spese sostenute presso istituti o università italiane o straniere di struttura pubblica o privata. In caso di spese sostenute presso istituti privati, la misura della detrazione compete per un ammontare non superiore a quanto previsto per le tasse e i contributi dovuti agli istituti statali italiani. Non contano eventuali riduzioni o agevolazioni legate all’ISEE, per cui, se si frequenta un istituto privato, il tetto entro cui si calcola il beneficio fiscale è sempre rappresentato dalla misura massima delle tasse che si pagano agli istituti statali.
Nel corso degli anni, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che sono detraibili:
- i contributi versati per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea in quanto tale spesa è stata ritenuta connessa al corso di istruzione universitaria (ris. N. 87/E/2008);
- le spese sostenute per la frequenza della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) in quanto trattasi di “corso di istruzione universitaria” (ris. N. 77/E/2008);
- i corsi tenuti dalle Università telematiche a patto che siano istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ris. 6/E/2007);
- le spese di iscrizione ai dottorati di ricerca, in quanto rappresentano un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione (ris. 11/E/2010);
- le spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori di musica (circ. n. 20/E/2011). La Legge n. 508 del 1999 ha posto il settore artistico allo stesso livello delle università, qualificando tali istituzioni come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. La legge equipara ai Conservatori di Musica solamente gli Istituti musicali pareggiati. Ne consegue che sono da escludere le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati.
Le spese di istruzione sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico senza un limite massimo per quanto concerne l’importo, con esclusivo riferimento all’anno in cui viene sostenuta la spesa.
Non risultano detraibili le altre spese come ad esempio vitto, trasporto, seminari, testi e altro materiale didattico anche se idoneamente documentate.
Per gli studenti universitari fuori sede, con esclusione di chi frequenta i master, è prevista la detrazione dall’IRPEF lorda del 19% dei canoni di locazione pagati per l’alloggio, da indicare con il codice 18, nei righi da E8 a E12. La detrazione compete sia per i contratti stipulati ai sensi della L. n. 431/1998 che per i contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
L’ottenimento di tale detrazione è subordinata alle seguenti condizioni:
- sede dell’Università distante almeno 100 chilometri dalla residenza dello studente. Ai fini del calcolo della distanza è necessario considerare la distanza chilometrica più breve in base ad una qualsiasi delle vie di comunicazione tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l’Università. Il contribuente avrà diritto alla detrazione se almeno uno di tali collegamenti risulta pari o superiore a 100 chilometri;
- sede dell’università ubicata in una provincia diversa rispetto alla residenza dello studente.
L’importo massimo su cui calcolare il 19% è pari a € 2.633 euro annui e la detrazione può essere fruita anche se l’onere è sostenuto per i familiari fiscalmente a carico.
Per i figli più piccoli è prevista la detrazione del 19% sulle rette pagate agli asili nido, pubblici e privati, comprese le cosiddette “sezioni primavera” che si pongono la finalità di garantire la formazione e la socializzazione dei minori di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
In quest’ultimo caso l’importo della spesa, da riportare con il codice 33, nei righi da E8 a E12, non può superare i 632 euro per ciascun figlio e la detrazione deve essere ripartita esclusivamente tra i genitori (esclusi per esempio i nonni anche se i nipoti sono a loro carico) sulla base dell’onere sostenuto da ciascuno.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN