Dal 1 gennaio 2015 per poter richiedere le prestazioni socio-assistenziali sono in vigore varie tipologie di ISEE. Vediamo quali sono.
L’INPS, con la circolare n. 171 del 2014, ha dettato le prime indicazioni operative in merito alla riforma dell’Indicatore della situazione economica equivalente. Se, da una parte, vengono confermati la definizione e il metodo di calcolo dell’ISEE, quale rapporto tra l’Ise (Indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza, dall’altra, vengono introdotti nuovi criteri di calcolo rapportati al tipo di prestazione richiesta. Ne deriva che ora non vi è solo un ISEE, ma diversi ISEE a seconda delle prestazioni da richiedere.
In particolare gli ISEE previsti dalla riforma sono:
- ISEE standard o ordinario: valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- ISEE Università: necessario per l’accesso alle prestazioni riguardanti il diritto allo studio universitario in cui occorre identificare il nucleo familiare di riferimento dello studente;
- ISEE Sociosanitario: necessario per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, come ad esempio l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: è l’indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare.
ISEE corrente: quando si può richiedere
Novità fondamentale è l’ISEE corrente, l’indicatore che consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare.
Vi sono alcuni requisiti necessari per poter richiedere l’ISEE corrente:
- il possesso di un ISEE in corso di validità;
- una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo, come indicata successivamente;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato precedentemente.
Le variazioni della situazione lavorativa per cui si prevede la possibilità di chiedere l’ISEE corrente sono le seguenti:
- risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa per il lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- conclusione del rapporto di lavoro per lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
- cessazione attività di lavoro autonomo per soggetti non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
I redditi che possono essere aggiornati nell’ISEE corrente sono:
- redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione;
- redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell’esercizio dell’attività;
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati (LD) percepiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione.
Alessandra Caparello