La Legge di Stabilità 2015, approvata in via definitiva dal Parlamento il 22 dicembre 2014, ha previsto una nuova moratoria per i mutui e i finanziamenti delle famiglie e delle piccole e medie imprese.
Il 31 marzo 2015 è stato raggiunto “L’Accordo per la ripresa 2015” (disponibile nel sito del Dipartimento del Tesoro) tra l’ABI e le Associazioni Imprenditoriali, che purtroppo si è rivelato ridimensionato rispetto alle aspettative degli imprenditori.
L’Accordo per il Credito 2015, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, prevede tre iniziative:
- Imprese in Ripresa che richiedano la sospensione (per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei “mutui e leasing”) e l’allungamento dei finanziamenti;
- Imprese in Sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese, anche attraverso il finanziamento dell’incremento di capitale circolante necessario a rendere operativi investimenti realizzati o in corso, come anche della capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi;
- Imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Possono beneficiare delle operazioni previste dal presente accordo esclusivamente:
- le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori;
- le PMI, che al momento di presentazione della domanda, non devono avere sofferenze, inadempienze probabili o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”).
Altri vincoli vengono posti, all’interno dello stesso Accordo, relativamente ai singoli strumenti per i quali viene avanzata la richiesta.
L’Accordo in questione prevede tempistiche brevi di risposta da parte delle banche, le quali entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente, dovranno comunicare la risposta alle richieste inviate.
I moduli da compilare per le richieste di attivazione degli strumenti previsti dall’Accordo dovranno essere presentati dalle imprese entro il termine di validità dell’Accordo, mediante l’utilizzo di appositi modelli predisposti dalle singole banche aderenti.
Occorre precisare che alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.
Lavinia Linguanti