Il decreto sulle semplificazioni rivoluziona il sistema sanzionatorio legato al modello 730 nell’ipotesi in cui l’invio sia curato da un CAF o un professionista abilitato all’invio diretto dei modelli. Quali verifiche è necessario fare prima di apporre il visto di conformità? Quali somme è tenuto a versare l’intermediario in caso di rilascio di visto infedele? Ecco gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di errori riconducibili al rilascio del visto infedele, l’intermediario sarà tenuto a versare le somme che sarebbero state richieste al contribuente in termini di maggiore imposta accertata, sanzioni del 30% e interessi.
Il tema della responsabilità ruota quindi intorno al concetto di visto infedele, in relazione al controllo dei dati documentali ex art. 36/ter del DPR 600/1973.
Apporre il visto di conformità vuol dire verificare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione nonché alle disposizioni che disciplinano gli oneri detraibili e deducibili, i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute.
In dettaglio il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata è conseguenza della verifica:
- della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);
- degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
- delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
- dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
- dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E/2015, ha avuto modo di sottolineare quanto segue.
- Per le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta, deve essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento delle stesse.
- Per le spese ripartite su più annualità (recupero edilizio, risparmio energetico, spese sanitarie rateizzate), il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta. Va da sé che qualora il soggetto che presta l’assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia conservato copia, può non essere nuovamente richiesta al contribuente l’esibizione della documentazione. Invece il controllo documentale va sempre effettuato quando il cliente/contribuente chiede assistenza fiscale per la prima volta e risulta una rateazione in corso derivante dagli anni precedenti.
- Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730, che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (C.U.). Ai fini della responsabilità in esame, il contribuente non è tenuto ad esibire visure catastali, contratti di locazione in vigore, lettera A/R al conduttore dell’immobile e casi simili. Pertanto l’omessa dichiarazione di un canone di locazione non rientra nel perimetro delle responsabilità di cui all’art. 36 ter e qualora il contribuente dichiarasse che l’immobile non è locato, al CAF/professionista non competerebbero ulteriori controlli.
- Il contribuente non è tenuto ad esibire documenti relativi alle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali ad esempio:
- il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell’abitazione principale;
- lo stato di famiglia per l’applicazione delle detrazioni soggettive di imposta;
- la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap per il contribuente e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all’accertamento dell’invalidità;
- la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi comunque agevolati dalla normativa fiscale.
In presenza di situazioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, i Caf e i professionisti abilitati sono tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni d’imposta e delle deduzioni dal reddito, ma non sono tenuti a verificarne la veridicità.
L’insussistenza delle condizioni soggettive comporta la responsabilità diretta dei contribuenti in sede di controllo formale 36/ter.
Il controllo deve essere effettuato sui documenti prodotti in originale o in copia, tenendo presente che la legge di stabilità per il 2014 ha introdotto l’obbligo per gli intermediari di conservare copia della documentazione esibita dai contribuenti per i quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione.
Per completezza di argomento è il caso di evidenziare che il visto di conformità si concretizza mediante l’apposizione della firma elettronica del responsabile dell’assistenza fiscale (R.A.F.).
Le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e il profilo del presente articolo sono caratterizzati da un’ottica giuridica, volta a stabilire il perimetro delle responsabilità in capo al CAF/professionista abilitato in caso di apposizione di un visto infedele. Resta fermo il profilo professionale del CAF/professionista che è caratterizzato anche da una logica consulenziale che si concretizza nella verifica quanto più possibile esaustiva di tutti gli elementi della dichiarazione dei redditi, al fine di evitare profili di responsabilità sostanziali in capo al cliente/contribuente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN