In risposta ad alcuni quesiti rivolti dai Caf, l’Agenzia chiarisce, nella recente Circolare 17/E, la detrazione/deduzione di alcune particolari voci di spesa. Ecco un brevissimo riepilogo.
- Sono riconosciute detraibili le spese effettuate dal massofisioterapista, purché questi abbia conseguito il diploma entro il 17 marzo 1999. Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione della spesa il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999 e descrivere la prestazione resa.
- È riconosciuta la detrazione per cure odontoiatriche che nella fattura riportino la sola indicazione di “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”; al fine del riconoscimento, cita l’Agenzia, della detrazione in esame è sufficiente che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura “sanitaria” della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l’integrazione della stessa.
- Sono detraibili le spese sostenute per prestazioni di crioconservazione di ovociti, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Per poter usufruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.
- Risulta inoltre detraibile quale spesa sanitaria il versamento effettuato a una ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all’art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR come nel caso di trasporto in ambulanza. La ONLUS deve rilasciare regolare fattura.
- Non risultano detraibili le spese sostenute per canoni di locazione da studenti iscritti ai corsi seguiti presso gli ITS, non essendo questi paragonabili a corsi di laurea universitari, secondo quanto evidenziato nel parere del MIUR.
- Possono essere dedotte le spese di alloggio erogato dall’ex coniuge a seguito di sentenza di separazione, anche se l’importo è erogato in sostituzione dell’assegno di mantenimento. Si ricorda che la deduzione di tali somme ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR da parte del coniuge erogante (rigo E22/RP22) comporta necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge separato (quadro C/RC – sezione II).
- Le detrazioni per carichi di famiglia risultano fruibili anche dai contribuenti per i quali i familiari “a carico” rientrino fra gli “altri familiari” (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR, a condizione che detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lett. a), b) e c), e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico.
- La detrazione per l’acquisto di mobili non può essere trasferita agli eredi del de cuius, come accade invece per le spese di ristrutturazione, seppur a queste legata.
- Il reddito prodotto all’estero va dichiarato al netto dei contributi versati nello Stato estero.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla Circolare stessa.
Rita Martin – Cento Studi CGN