Il 730 precompilato è una dichiarazione sperimentale, ancora tutta da collaudare. La sperimentalità si rende necessaria al fine di valutare con attenzione l’impatto nei riguardi dei contribuenti e dei professionisti del settore e di approntare tutti gli eventuali strumenti di correzione e aggiustamento che saranno necessari per massimizzarne l’efficacia. Due le circolari dell’Agenzia delle Entrate (7/E/2015 e 11/E/2015) sull’argomento e quattro i casi particolari che esaminiamo in questo articolo.
1° caso. Il modello 730 precompilato contiene, per un motivo qualunque, un reddito da lavoro dipendente inferiore a quello reale.
Il contribuente (o chi presta assistenza fiscale) è tenuto a correggere l’errore e non è esonerato dai controlli formali dell’Agenzia, a nulla valendo l’eventuale accettazione senza modifiche del modello precompilato. Ciò che conta è l’aspetto sostanziale, e la presenza di un reddito inferiore a quello reale in nessun caso può trasformarsi in un vantaggio per il contribuente. Il carattere sperimentale del 730 precompilato non sostituisce in alcun modo quanto previsto dalle norme tributarie (peraltro non sperimentali).
È la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2015, quesito 7.5, a confermare che continuano a essere effettuati i controlli formali sui dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la certificazione unica.
In definitiva, se nel modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia:
- è indicato un reddito di lavoro dipendente o assimilato inferiore a quello reale,
- non è indicato un reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito da un datore di lavoro o ente pensionistico,
il contribuente è obbligato a tener conto della reale situazione reddituale a nulla valendo la presentazione diretta o tramite un intermediario, in quanto i controlli formali e sostanziali restano una prerogativa irrinunciabile da parte dell’Agenzia.
2° caso. Il modello 730 precompilato presenta oneri detraibili e deducibili non spettanti.
Esclusivamente in caso di presentazione diretta o tramite un sostituto d’imposta l’Agenzia non effettua una parte dei controlli, in particolare quelli relativi all’ammontare dei dati pervenuti a cura di determinati soggetti qualificati (banche, enti previdenziali e assicurativi) ferma restando la possibilità di effettuare controlli analitici circa la sussistenza delle condizioni soggettive per averne diritto.
Nel caso di presentazione del modello 730 precompilato a cura di un intermediario (CAF e professionisti abilitati), l’Agenzia delle Entrate si riserva:
- il controllo formale sui dati comunicati nei riguardi di chi ha apposto il visto di conformità (CAF e professionisti);
- il controllo sostanziale circa la sussistenza delle situazioni soggettive direttamente nei riguardi dei contribuenti.
La circolare n. 7/E/2015 precisa che in tali casi i CAF e i professionisti abilitati sono tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni e delle deduzioni dal reddito, anche se non sono tenuti a verificarne la veridicità.
3° caso. Il modello unico dell’anno precedente presenta un’eccedenza per la quale viene richiesto il riporto nella successiva dichiarazione.
In tal caso l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 7/E/2015, ritiene che l’apposizione del visto di conformità per quanto concerne l’eccedenza di un credito derivante dall’anno precedente implica la verifica dell’ultima dichiarazione presentata. È una posizione in controtendenza rispetto a casi analoghi, in cui la verifica si limita alla corretta esposizione del credito nella dichiarazione presentata, posto che il controllo è finalizzato proprio al corretto riporto delle eccedenze a credito (cfr circolari 57/E/2009 e 28/E/2014 in tema di dichiarazione IVA e compensazioni crediti derivante dalle dichiarazione dei redditi e IRAP).
4° caso. Verifica delle detrazioni a ripartizione pluriennale (recupero edilizio e risparmio energetico).
La circolare n. 7/E/2015 ribadisce quanto già sostenuto in precedenza, sottolineando che rispetto alle spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni ripartite su più annualità, il controllo da parte dei CAF e professionisti abilitati deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta.
L’esibizione della documentazione:
- non è necessaria se chi presta assistenza ne ha conservato copia;
- è necessaria se il CAF o il professionista abilitato deve riconoscere per la prima volta tale detrazione anche se la ripartizione è iniziata in anni passati.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN