Entra in vigore il 6 maggio 2015, solo per i soggetti con età pari o superiore ai 60 anni, il nuovo prestito vitalizio ipotecario, una concreta alternativa alla vendita della nuda proprietà al fine di ottenere liquidità in un momento di crisi economica, sfruttando il mattone, ma rimanendone sempre proprietari.
Prestito vitalizio ipotecario in vigore dal 6 maggio 2015
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 21 aprile 2014, la Legge 2 aprile 2015, n. 44 che reca con sé la modifica all’articolo 11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario che entra in vigore il 6 maggio 2015.
Prestito vitalizio ipotecario: cosa prevede
Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione, da parte di banche e di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 60 anni compiuti (nella versione originaria la legge parlava di over 65enni). In pratica il proprietario di un immobile, di età superiore ai 60 anni, può chiedere un prestito alla banca convertendo parte del valore della propria abitazione in denaro contante. Come garanzia, la banca o l’intermediario finanziario iscrive sullo stesso immobile l’ipoteca di primo grado.
Rimborso graduale o integrale
Il soggetto che chiede il finanziamento può concordare, al momento della stipulazione del contratto, le modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi.
Quando si verificano specifici eventi però, il prestito deve essere rimborsato integralmente in un’unica soluzione. Tali eventi riguardano:
- la morte del soggetto finanziato;
- il trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia;
- il compimento di atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che gravano sull’immobile.
Se però il prestito non viene rimborsato entro 12 mesi in un’unica soluzione, il finanziatore (la banca o l’intermediario finanziario) deve procedere alla vendita dell’immobile al valore di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso.
Decorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, questo valore viene decurtato del 15% per ogni 12 mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell’immobile.
In alternativa, si legge nel testo del provvedimento, l’erede del finanziato può provvedere alla vendita dell’immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni sempre entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del credito, vengono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa.
Rinvio decreto Mise
Si attende un decreto del Ministero dello sviluppo economico con cui, sentite l’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, venga adottato un regolamento nel quale siano stabilite le regole per l’offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell’immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.
Alessandra Caparello