Nell’ambito della riforma del catasto, le commissioni censuarie sono chiamate a coadiuvare l’Amministrazione finanziaria. Vediamo, nello specifico, quali sono le loro funzioni.
Con la circolare 3/E del 18 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni riguardanti “composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie a norma dell’art. 2, comma 3, lettera a), della legge-delega 11 marzo 2014, n. 23”, in vigore dal 28 gennaio 2015.
In effetti, le commissioni censuarie provinciali (ex distrettuali) già esistono: è il D.P.R. n. 650/1972 che né disciplina, in particolare, composizione, attribuzioni e funzionamento. Tali commissioni, tuttavia, hanno attualmente – in appoggio all’amministrazione finanziaria – funzioni prettamente amministrative, in particolare concorrono a formazione, revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, esaminano e approvano i prospetti delle qualità e classi dei terreni, delle classi e categorie delle unità immobiliari urbane, nonché delle tariffe per terreni e unità immobiliari urbane dei comuni rientranti nella propria provincia.
Oltre alle 103 commissioni provinciali, il D.P.R. citato disciplina anche il ruolo della Commissione censuaria centrale (con sede a Roma): tale commissione si occupa di ratificare le tariffe d’estimo – nelle occasioni di revisione generale delle stesse – riguardanti qualità e classi dei terreni nonché delle unità immobiliari urbane; adotta essa stessa le decisioni spettanti alle commissioni provinciali, qualora queste ultime non decidano nei termini previsti; decide inoltre sui ricorsi da parte dell’amministrazione del catasto contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali e inerenti i prospetti di qualità e classi dei terreni, i quadri di categorie e classi delle unità immobiliari urbane nonché i prospetti delle tariffe d’estimo dei comuni. La commissione centrale ha inoltre funzione consultiva su formazione, revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, sull’utilizzo dei relativi dati a fini tributari nonché sull’utilizzo degli elementi catastali disposto da leggi e regolamenti.
La riforma del catasto determinerà una ridefinizione del ruolo delle commissioni censuarie: il D. Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, di attuazione della legge-delega, disciplina infatti il loro riordino sostanziale e funzionale. Nella nuova veste, oltre la commissione centrale con sede a Roma, le commissioni locali saranno 106, articolate in tre sezioni, competenti rispettivamente in materia di catasto terreni, catasto edilizio urbano, nonché (ed è questa la novità) in materia di riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati.
Le nuove commissioni censuarie, in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano, eserciteranno le medesime e sopracitate funzioni attualmente previste dal D.P.R. 650/72 (art. 14, commi 1 e 2, art. 15, commi 1 e 2, del D. Lgs 198/2014), mantenendo quindi, fondamentalmente, una natura amministrativa. La novità da segnalare riguarda la possibilità, per Comuni e organizzazioni maggiormente rappresentative del settore immobiliare, di proporre ricorso – alla commissione centrale e avverso le decisioni delle commissioni locali – in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri di qualificazione e classificazione delle unità immobiliari urbane, nonché ai rispettivi prospetti tariffari.
Inoltre, in sede di revisione del sistema estimativo del catasto fabbricati, le commissioni locali provvederanno alla validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione; qualora queste non vi provvedano e l’Agenzia non si sia conformata alle relative osservazioni, sarà la commissione centrale a dare la validazione definitiva. Quest’ultima commissione, peraltro, provvederà anche alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall’Agenzia, si sostituirà alle commissioni locali in assenza di decisioni di competenza e non adottate da quest’ultime, e avrà funzione consultiva.
Michele Viel – Centro Studi CGN