Lo spinoso problema relativo alla scissione dei pagamenti che si era venuto a creare per le Associazioni che adottano il regime di cui alla Legge 398/91 è stato recentemente risolto dall’Agenzia delle Entrate.
Nella Circolare 15/E dello scorso 13 aprile, infatti, al paragrafo 2 – Ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, l’Agenzia afferma che, com’era già stato enunciato nella Circolare n. 6/E del 2015, tale modalità non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
Asserisce, inoltre, che nella medesima ipotesi devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante, citando, tra gli altri, i soggetti in regime 398/91.
Con una piccola frase si è così risolto un grande problema. Tali soggetti, che hanno ottenuto recentemente la forfetizzazione dell’IVA al 50% anche sulle sponsorizzazioni, applicando lo split payment si sarebbero ritrovati in gravi difficoltà.
Le Associazioni in regime 398 non incassando l’IVA sulle fatture avrebbero vantato un credito IVA (il 50% non versato all’Erario in base al regime forfettario agevolato) con notevoli problematiche applicative, dato che sarebbero state impossibilitate al recupero di tale importo in tempi brevi; tali soggetti, infatti, non presentando la dichiarazione annuale IVA, avrebbero potuto esclusivamente (forse) presentare Istanza di rimborso.
Tra i soggetti elencati appaiono anche coloro che fruiscono:
- del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633/72;
- del regime relativo all’attività di intrattenimento cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, c.6, del DPR n. 633 /72;
- del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633/72.
Rimane comunque un dubbio e cioè come dovranno comportarsi coloro che hanno già emesso fattura adottando tale disposizione per il recupero dell’imposta.
Rita Martin – Centro Studi CGN