È legittimo far slittare la seconda convocazione dell’assemblea che approva il bilancio oltre il termine di 120 (o 180) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale quando la prima seduta è andata deserta oppure non è riuscita ad esprimersi rispetto all’approvazione del bilancio? Ecco gli ultimi chiarimenti al riguardo.
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), in un documento pubblicato il 15 maggio scorso, si esprime in merito a tale diffusa prassi societaria, che appare supportata da una lettura sistematica degli artt.2364 e 2369 cod. civ. anche se, in più occasioni, giuristi e operatori del settore si sono interrogati circa la conformità della procedura alla volontà del Legislatore.
Il documento richiama i contenuti del procedimento assembleare che si articola in più fasi e ha inizio con la convocazione dei soci a cura, il più delle volte, dell’organo amministrativo, richiamando, per quanto riguarda l’approvazione del bilancio d’esercizio, l’art. 2364 c.c. che cosi dispone:
“l’assemblea ordinaria dev’essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione”.
Inoltre è il caso di richiamare l’art. 2369 cod. civ. che stabilisce: “se nella prima adunanza non si siano raggiunti i quorum costitutivi ex art. 2368 cod. civ., “l’assemblea deve essere nuovamente convocata […] nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione […] se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima e il termine stabilito dall’art. 2366 è ridotto ad otto giorni.”
Dalle argomentazioni che si possono desumere dal documento elaborato dalla FNC, a commento degli art. 2364, 2369 e 2429, è possibile pervenire alle seguenti conclusioni:
- l’art. 2369, primo comma, c.c., nel prevedere l’obbligo di una nuova assemblea quando in prima adunanza non si raggiungano i quorum prescritti, parla espressamente di nuova convocazione (“l’assemblea deve essere nuovamente convocata”), il che consente di ritenere che una convocazione già c’è stata e che quindi l’obbligo di cui all’art. 2364, secondo comma, c.c. possa ritenersi adempiuto già con la sola convocazione in prima adunanza;
- non può sottacersi che il legislatore, nel disciplinare la seconda convocazione, ha già previsto la fissazione di un termine massimo (30 giorni) entro cui indire l’assemblea successiva. In buona sostanza, laddove la prima adunanza non riesca a deliberare sull’approvazione del bilancio, vi è comunque un distacco temporale massimo tra prima e seconda convocazione da dover rispettare, così da comprimere il libero arbitrio degli amministratori e fissare un limite alla situazione di incertezza idoneo a tutelare il diritto di informazione dei soci e dei terzi. L’art. 2369 c.c., se interpretato in combinato disposto con l’art. 2364, secondo comma, c.c., porterebbe ragionevolmente a ritenere che il termine ultimo per la seconda convocazione non sia quello di 120 giorni;
- a ridimensionare il timore che il diritto di informazione di ciascun socio e dei terzi risulti leso dall’ammissibilità di una seconda convocazione tardiva, soccorrono le norme sulla pubblicità del bilancio e, nella specie, sul deposito del bilancio presso la sede sociale di cui all’art. 2429, terzo comma, c.c. che sancisce l’obbligo, a carico degli amministratori, di deposito del progetto di bilancio (unitamente alle copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate, al prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle società collegate ed alle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti) durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché il bilancio venga approvato. A ciò si aggiunga che il socio, oltre al diritto di prendere visione dei documenti depositati presso la sede sociale, ha diritto altresì di ottenere, a proprie spese, copie del progetto di bilancio e degli allegati; in tal modo, potrà consultare e riprodurre i documenti depositati durante i 15 giorni che precedono la (prima) convocazione sino a che l’assemblea non avrà deliberato e, per quel maggiormente rileva, consultare il bilancio finché questo non sarà approvato.
Entro i 120 (o 180) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, quindi, può essere effettuata solo la prima convocazione, potendo la seconda avvenire anche oltre il predetto termine, purché entro 30 giorni dalla prima. Ciò senza gravi rischi per il diritto di informazione di ciascun socio dal momento che il deposito preventivo del progetto di bilancio (ex art. 2429 comma 3 c.c.) resta ancorato alla prima convocazione.
Inoltre,confermando un costante orientamento giurisprudenziale (Cfr. Cass. N. 7623/1997) il documento conferma la validità della delibera tardiva di approvazione del bilancio potendo solo conseguirne responsabilità, in presenza dei presupposti, in capo ad amministratori e sindaci.
Analoghe conclusioni valgono per le srl, ove la seconda convocazione sia prevista dall’atto costitutivo. Qualora, invece, siano contemplate le modalità della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, entro il termine di 120 (o 180) giorni gli amministratori saranno tenuti ad avviare le suddette procedure alternative.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN