Con l’approvazione della manovra correttiva 2011 il legislatore ha introdotto nell’ambito del processo tributario il contributo unificato. Con riguardo a tale ultimo balzello, occorre segnalare le principali modifiche apportate dal testo normativo, la decorrenza delle nuove disposizioni e le modalità con le quali effettuare il pagamento.
In merito alla prima questione, l’art. 37, comma 6, lett. t) del D.L. n. 98/2011 ha introdotto un nuovo comma 6-quater all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”. Il nuovo testo dispone che, con riguardo ai ricorsi, principale e incidentale, proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali, è dovuto il contributo unificato sulla base dei seguenti scaglioni del valore della lite:
Valore della controversia | Importo del contributo unificato |
fino a 2.582,28 euro | 30 euro |
superiore a 2.582,28 e fino a 5.000 euro | 60 euro |
superiore a 5.000 e fino a 25.000 euro | 120 euro |
superiore a 25.000 e fino a 75.000 euro | 250 euro |
superiore a 75.000 e fino a 200.000 euro | 500 euro |
superiore a 200.000 euro | 1.500 euro |
Inoltre, il D.L. n. 98/2011 ha abrogato l’art. 260 del D.P.R. n. 115/2002 che regolava l’applicazione dell’imposta di bollo in materia di ricorsi avanti alle Commissioni tributarie.
Dal tenore letterale della norma, quindi, ne deriva la sostituzione dell’imposta di bollo con l’applicazione del “nuovo” contributo unificato.
Si ricorda, peraltro, che, per la determinazione dell’importo del contributo unificato, il valore della lite, in base all’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, corrisponde all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Per gli atti per i quali sono irrogate solo le sanzioni, invece, il valore della lite è costituito dalla somma di queste.
Al riguardo è bene ricordare che nei processi tributari, in base a quanto precisato dall’art. 37, comma 6, lett. u) che ha introdotto un nuovo comma 3-bis nell’art. 14 del succitato D.P.R. n. 115/2002, il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso. In altri termini, il contribuente deve apporre in calce al ricorso l’attestazione del valore della controversia in atto sulla cui correttezza vigileranno gli uffici della segreteria delle Commissioni tributarie.
Con riferimento alla seconda fattispecie l’art. 37 del D.L. n. 98/2011 ha previsto l’applicazione di dette modifiche a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Poiché il D.L. n. 98/2011 è entrato in vigore il giorno 6 luglio 2011, si verifica che:
- per i ricorsi notificati avanti le predette Commissioni fino al 6 luglio sarà dovuta l’imposta di bollo;
- per i ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011 si applicherà il contributo unificato.
Infine, relativamente alle modalità di versamento del contributo, si ricorda che l’art. 192 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce la possibilità di versare il contributo unificato mediante:
- versamento ai concessionari utilizzando il Modello F23 indicando il codice tributo 941-T;
- versamento presso gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia;
- versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.