Le novità occorse al regime dei minimi nell’ultimo periodo hanno generato dubbi interpretativi che si riflettono sull’operatività quotidiana degli Studi e sulle scelte dei contribuenti. Infatti il primo comma dell’art. 27 del D.L. n. 98/2011, rubricato “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, in sede di conversione, è stato oggetto di integrazione.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2011 (di conversione al decreto n.98/2011), il regime dei minimi, per essere applicato, deve rispettare:
- i requisiti previsti dall’art. 1, comma 96 della legge n. 244/2007,
- i requisiti soggettivi previsti dal comma 99 della suddetta legge;
- gli ulteriori requisiti previsti dal D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011.
In particolare, tra gli ulteriori requisiti, recentemente introdotti, è stabilito che:
- il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche nella forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
Infine la norma stabilisce che il regime ha una durata di cinque esercizi e, in sede di conversione al decreto, è stato aggiunta la regola secondo cui la durata può essere estesa oltre il quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale è iniziata l’attività, ma non oltre l’esercizio nel corso del quale il contribuente compie trentacinque anni.
Ma è da quest’ultimo punto che iniziano i dubbi circa l’applicazione della norma. La novella legislativa, infatti, si presterebbe a una duplice interpretazione.
In particolare, secondo una prima interpretazione, più rigorosa, sembrerebbe che il regime dei minimi si applichi, al massimo, fino all’esercizio nel corso del quale il contribuente ha compiuto trentacinque anni di età indipendentemente dal fatto di aver ultimato i cinque anni previsti dalla norma nella versione antecedente la conversione al decreto. Ne deriva, ad esempio, che un contribuente, se nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2012 compie trentasei anni, anche qualora abbia iniziato l’attività nel 2010, non può beneficiare del regime dei contribuenti minimi perché l’età anagrafica (trentasei anni) prevarrebbe sulla durata di permanenza nel regime (due esercizi) che, per i giovani imprenditori, può estendersi anche oltre il quarto esercizio successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre quello nel corso del quale il contribuente compie, per l’appunto, trentacinque anni.
Secondo un’interpretazione meno restrittiva, invece, il regime dei minimi, modificato secondo il disposto normativo innanzi ricordato, si applica seguendo questa scala di priorità:
- durata del regime agevolato, cinque anni;
- età anagrafica non superiore a trentacinque anni.
In pratica, per beneficiare del regime semplificato dei contribuenti minimi, sembrerebbe prevalere la durata dell’attività sull’età anagrafica del soggetto che, se ha iniziato l’attività nel corso del 2008, avrebbe la possibilità di beneficiare del regime in esame soltanto per l’anno 2012.
Pertanto, secondo un esempio riportato nella stampa specializzata, un contribuente di 68 anni che ha iniziato l’attività nel corso del 2008, nel corso del 2012 potrà ugualmente beneficiare del regime dei minimi considerato che tale ultimo esercizio costituisce, come stabilito nella norma, il quarto successivo a quello nel corso del quale il contribuente ha iniziato l’attività. Una volta chiuso questo ciclo quinquennale, si verificherà il superamento del requisito dell’età anagrafica e, solo allora, si potrà stabilire se sarà possibile continuare a beneficiare del regime dei contribuenti minimi.
È opportuno, quindi, un intervento dell’Amministrazione finanziaria per sciogliere tale dubbio anche perché se, da un lato, la relazione di accompagnamento al D.L. n. 98/2011 si è affrettata a precisare che soltanto il 4% dei contribuenti potrà beneficiare del regime dei minimi, dall’altro, con un’interpretazione più restrittiva la percentuale sopra evidenziata non potrà che diminuire.