Il 16 giugno 2015 ritorna, puntuale come l’anno scorso, l’appuntamento con la doppia scadenza IMU e TASI. Entro questa data infatti i contribuenti, proprietari di immobili, saranno chiamati alla cassa per il versamento della prima rata dell’imposta municipale sui fabbricati (l’IMU) e per il tributo comunale sui servizi indivisibili (la TASI), che insieme alla Tari costituiscono le tre componenti della IUC, l’Imposta Unica Comunale. Ecco alcune indicazioni pratiche per il versamento dell’acconto.
Acconto IMU e TASI 2015: il rebus delle aliquote
Il rebus sul calcolo si ripresenta anche quest’anno visto che, allo stato attuale, mancano le delibere dei Comuni con le aliquote 2015, sia per l’IMU che per la TASI. In seguito alla proroga prevista per l’approvazione dei bilanci locali, il prossimo 30 luglio, le aliquote per calcolare le imposte arriveranno dopo la scadenza dell’acconto, fissato per il 16 giugno 2015.
I contribuenti devono comunque rispettare questa scadenza, calcolando l’importo dovuto per la prima rata dell’IMU e della TASI con le aliquote deliberate l’anno scorso. Entro il 28 ottobre 2015 poi i Comuni dovranno pubblicare sul sito del Dipartimento delle Finanze le nuove aliquote per l’anno 2015 e, sulla base di queste ultime, effettuare il calcolo per il saldo di dicembre, quindi effettuare eventuali conguagli o rimborsi.
Le regole per il calcolo della prima rata
A parte le aliquote, le regole per il calcolo sono invariate. La base imponibile per l’acconto è data dal valore della rendita catastale, rivalutata al 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti per legge. Occhio alle detrazioni che ogni Comune può stabilire in misura diversa.
L’IMU anche per quest’anno non è dovuta sull’abitazione principale e le relative pertinenze, ossia quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7. I proprietari di immobili pagano l’IMU, sia per la prima rata che a saldo, solo se l’abitazione principale è di lusso e di pregio, quindi classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Sono chiamati alla cassa per la prima rata della TASI oltre ai proprietari, anche gli inquilini in una quota compresa tra il 10 e il 30 per cento, stabilita dal Comune di ubicazione dell’immobile.
Le modalità di pagamento
Invariate anche le modalità di pagamento: con bollettino di conto corrente postale (n. c/c “1008857615” per l’IMU e “1017381649” per la TASI) o con modello F24. Le istruzioni per pagare con il modello F24 sono comuni a IMU e TASI; cambiano i codici tributo che, in entrambi i casi, vanno esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
Per l’IMU i codici tributo da usare, istituiti con la risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, sono:
- “3912” – denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- “3913” – denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3915” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- “3916” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3917” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili -STATO”;
- “3918” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3919” – denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”;
- “3923” – denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3924” – denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.
Per la TASI invece i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014 dell’Agenzia delle entrate, sono:
- 3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
- “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
- “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
- “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
Alessandra Caparello