Le spese sanitarie sono molteplici e ricomprendono spese per analisi, esami, terapie, visite mediche generiche e/o specialistiche, acquisto o affitto di attrezzatura sanitaria e di protesi sanitarie. La definizione fornita dal Tuir è ampia e spesso poco chiara; negli anni l’Amministrazione finanziaria è intervenuta più volte a fare chiarezza, soprattutto in riguardo a determinate e particolari casistiche. Riepiloghiamo in sintesi cosa e quanto si può portare in detrazione.
Innanzitutto va ricordato che, nel caso in cui vi sia un dubbio sulla detraibilità o meno di una spesa sanitaria sostenuta, si deve fare riferimento ai Provvedimenti del Ministero della salute che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.
Ecco un breve elenco delle spese sostenute più frequentemente, al fine di stabilirne o meno la detraibilità.
Medicinali
La spesa riferita ai medicinali è sempre detraibile; la detrazione è ammessa anche per la c.d. “quota ticket”. Ai fini della detraibilità deve essere emesso scontrino fiscale parlante (cioè riportante il codice fiscale del contribuente) o fattura e l’indicazione della natura, quantità e qualità (codice AIC) del prodotto acquistato.
Parafarmaci
Tale tipologia non è mai detraibile, così come affermato dalla Risoluzione 396/2008 dell’Agenzia delle entrate.
Dispositivi medici
Tali spese sono detraibili, se corredate da marcatura CE, attestante la conformità alle Direttive europee.
Rientrano in questa categoria, ad esempio: occhiali e lenti da vista, apparecchi acustici, cerotti, garze, siringhe, termometri, apparecchi per aerosol e per la misurazione della pressione, prodotti ortopedici, lenti a contatto e loro soluzioni, materassi ortopedici e antidecubito, ecc.
Integratori alimentari
Non sono mai detraibili (Risoluzione 256/2008).
Prodotti fitoterapici
Risultano detraibili, secondo la Risoluzione 396/2008, solo se approvate dall’AIFA.
Cure termali
Anche le spese per cure termali risultano detraibili, ma in presenza di prescrizione medica.
Attività motoria in palestra
Non risulta detraibile, anche se accompagnata da certificato medico e anche se svolta a scopo terapeutico, così come specificato nella Circolare 19/2012.
Prestazioni e cure omeopatiche
Risultano detraibili, al pari di quelle mediche.
Visite mediche per risarcimento danni, patente e perizie medico-legali sono
detraibili al pari delle visite specialistiche (Circolare 108/1996 e 95/2000).
Spese per degenze e ricoveri
Risultano detraibili, anche se non direttamente collegate a un intervento chirurgico; possono essere detratte anche le spese per differenza di classe di degenza, ma non sono invece detraibili le spese di comfort (telefono, ecc.). La detraibilità è ammessa purché nella fattura le spese siano dettagliatamente distinte.
Rita Martin – Centro Studi CGN