Per favorire il ricorso alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, da gennaio 2015, è disponibile la prima piattaforma di social network professionale dedicata espressamente alla mediazione. Ecco come funziona.
Il portale, nato da un progetto di Unioncamere Marche e Università di Camerino, è denominato Community Mediazione e si pone come obiettivo primario quello di favorire lo scambio di esperienze, linguaggi, conoscenze e informazioni tra tutti i soggetti che operano nel mondo della giustizia alternativa, con l’obiettivo di individuare risposte e soluzioni per garantire una migliore efficienza del servizio mediazione.
Inoltre il progetto si pone lo scopo di promuovere la qualità del servizio di mediazione e conciliazione delle Camere di Commercio e più in generale, dell’attività di mediazione svolta dagli organismi accreditati in relazione alle controversie civili e commerciali aventi a oggetto diritti disponibili.
In questo articolo, quindi, ci sembra utile analizzare i termini mediazione e conciliazione, che sono strettamente correlati ma hanno significati diversi.
L’attività di mediazione è l’attività di chi si propone di trovare l’accordo tra due contendenti mentre la conciliazione è il frutto della stessa mediazione ossia il medesimo accordo, il momento finale.
Così come dispone l’art. 1 lett. a del D.Lgs. 28/2010 per mediazione si intende una attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La funzione del mediatore (che è imparziale e neutrale) non è quella di emettere sentenze ma quella di favorire il dialogo tra le parti per aiutarle a trovare un accordo che ponga fine alla controversia. Non si tratta di un arbitro e non ha potere decisionale ma aiuta le parti a comunicare tra di loro, a trovare punti di contatto e di reciproca soddisfazione. Si tratta di uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.
Inoltre è importante ricordare che esistono tre modelli di mediazione, di seguito riepilogati.
Obbligatoria: quando è condizione necessaria per avviare un processo e quindi condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle disposte dalla l. 98/2013, di conversione del d.l. 69/2013 (c.d. d.l. Fare), in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Anche nei casi di mediazione obbligatoria, tuttavia, è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, risultano urgenti e indilazionabili. Permane, poi, la possibilità di esperire il tentativo di mediazione anche con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte oppure quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria.
Volontaria: quando è scelta liberamente dalle parti. Sono a titolo esemplificativo e non esaustivo volontarie le seguenti materie: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; controversie di natura patrimoniale fra coniugi; controversie relative a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese; controversie relative a contratti in tema di proprietà industriale; contratti di vendita, somministrazione, distribuzione, agenzia, trasporto, deposito eccetera; prestazioni d’opera e servizi; contratti di appalto e subappalto. In generale ogni altra materia non ricompresa tra quelle obbligatorie.
Demandata dal giudice: quando quest’ultimo invita le parti, anche in sede di appello, a risolvere il loro conflitto davanti a organismi di conciliazione. Pertanto anche in questo caso la mediazione diverrà condizione di procedibilità.
La disciplina introdotta dalla l. 98/2013 è in vigore dal 20 settembre 2013 per un periodo sperimentale di quattro anni.
La procedura di mediazione è rapida: deve, infatti, concludersi in tre mesi e il primo incontro di programmazione tra le parti viene fissato entro poche settimane dalla presentazione della domanda di mediazione.
Si ricorda inoltre che il D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. prevede che il procedimento di mediazione si svolga presso Organismi iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Fabrizio Tortelotti