In una serie di risposte fornite in videoconferenza ai quesiti riguardanti la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione provenienti dalla piccola e media impresa, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate hanno offerto una serie di chiarimenti per il corretto adempimento dei connessi obblighi tributari.
Di notevole interesse sono le risposte fornite per quanto concerne l’eventualità di comunicare il soggetto conservatore dei documenti elettronici, posto che gli orientamenti dei vari uffici sono difformi tra loro e le istruzioni riguardanti la compilazione dei modelli di variazione dati (AA7 e AA9) non sono ancora aggiornati.
Al riguardo i tecnici del fisco hanno precisato:
- nei modelli AA7 e AA9, ora vigenti, deve essere indicata la sede legale del soggetto conservatore e non il luogo dove sono collocati i server. La comunicazione deve essere eseguita entro 30 giorni a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972;
- il soggetto conservatore dei documenti elettronici potrebbe non coincidere con il soggetto depositario delle scritture contabili; anzi, nella prassi, è stato riscontrato che i due incarichi vengono attribuiti a soggetti diversi. Ai fini delle comunicazioni ex art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, ogni qualvolta cambia o viene integrato uno di questi due soggetti deve essere fatta la comunicazione di variazione, sempre entro 30 giorni, mediante i modelli AA7/AA9.
A partire dal modello Unico/2015 è stato introdotto l’obbligo di compilare un apposito rigo del modello RS (campo RS 104 per Unico SC, campo RS 40 per Unico SP e campo RS 140 per Unico PF) per tutti gli imprenditori e i lavoratori autonomi in cui si indica la tipologia di conservazione adottata a seconda che si tratti di modalità elettronica o su carta.
In particolare, dovrà essere indicato:
- il codice 1, se il contribuente, nel periodo d’imposta considerato, ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il codice 2, se il contribuente, nel periodo d’imposta considerato, non ha proceduto a conservare in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.
Ai rappresentanti del Fisco è stato chiesto se l’informazione fornita in sede di dichiarazione dei redditi è sufficiente ai fini delle comunicazioni circa il soggetto conservatore i documenti elettronici. Al riguardo è stato risposto che i modelli ufficiali da utilizzare per comunicare le variazioni in questione sono esclusivamente i modelli AA7 e AA9. Le informazioni richieste in sede di dichiarazione annuale dei redditi di cui sopra hanno una finalità meramente statistica.
I rappresentanti delle imprese, evidentemente non soddisfatti delle risposte ricevute, auspicano di non sanzionare eventuali errori commessi prima dell’emanazione di chiarimenti ufficiali, nelle more di modifica da parte dell’Agenzia delle Entrate dei modelli di comunicazione dati, posto che i modelli AA7/AA9 non sono particolarmente chiari con riferimento ai dati relativi ai soggetti depositari nonché ai luoghi di conservazione delle scritture contabili. Tutto ciò è confermato anche dalla circostanza che attualmente sul territorio si registrano orientamenti difformi da parte degli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Tra le altre risposte fornite nella videoconferenza, sintetizzate nella circolare n. 17 del 13/5/2015 della Confederazione Nazionale dell’Artigianato, si segnala quanto segue:
- L’obbligo di conservazione elettronica delle fatture vige anche per i soggetti aderenti al regime dei minimi o ad altri regimi di vantaggio in quanto, al momento, non è prevista alcuna possibilità di esonero.
- L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l’emissione della stessa ai sensi degli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 633/1972. Ne consegue che i soggetti che prima dell’introduzione del nuovo obbligo non erano tenuti ad emettere fattura verso la PA perché non obbligati dalla normativa, per esempio gli enti non commerciali limitatamente allo svolgimento di attività istituzionali, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica. Tali soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la PA emettendo una semplice ricevuta in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.
- Si conferma che la data che vale ai fini fiscali è quella indicata nella fattura. Da tale data decorrono i vari obblighi fiscali (esempio i 15 giorni per la registrazione). Ai fini commerciali la data da cui decorrono i termini per il pagamento della fattura è, invece, quella della messa a disposizione della fattura stessa.
- L’istituzione di un sezionale IVA dedicato alle sole fatture elettroniche è consigliabile in quanto ne permette una gestione distinta e autonoma. Tale accortezza consente di conservare le sole fatture elettroniche con modalità digitale e mantenere nella modalità tradizionale cartacea sia le altre fatture che i registri IVA, ivi incluso il registro IVA a cui le fatture elettroniche appartengono.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN