Il modello IMU che vale anche per la TASI, oppure tanti modelli TASI messi a punto dai tanti Comuni, oppure un nuovo modello unico TASI messo a punto dall’Anutel. Sono queste le alternative che il contribuente si trova di fronte con l’avvicinarsi della scadenza del 30 giugno 2015.
Com’è ormai naturale quando si discute di tributi locali, è sorto un contrasto interpretativo riguardo alla dichiarazione TASI, vale a dire se tale modello deve essere di matrice “comunale” o “ministeriale”.
Sull’argomento è intervenuto il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione 3/DF del 25 marzo 2015, secondo la quale il modello di dichiarazione deve essere “unico”, vale a dire adottato con decreto ministeriale e utilizzato sull’intero territorio nazionale. La posizione del MEF rivendica la funzione di soggetto che predispone la dichiarazione e, supportata dal dato letterale sancito dal comma 685 dell’art. 1, L. n. 14/2014, in cui si legge che la dichiarazione deve essere redatta “su modello messo a disposizione dal Comune”, conclude sostenendo che al Comune è demandato esclusivamente l’onere di mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo.
Al MEF risponde l’IFEL (Fondazione Anci), con una “Nota di approfondimento” pubblicata il 27 marzo 2015, bollando l’interpretazione del MEF come non conforme al quadro normativo di riferimento, pervenendo a conclusioni diametralmente opposte e concludendo per la promozione di modelli di matrice comunale.
Con la circolare 2/DF del 3 giugno 2015 il MEF torna sull’argomento, chiarendo che non vi sarà alcun nuovo modello unico di dichiarazione TASI dato che è valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU). Tale determinazione risulta fondata sulla circostanza che le informazioni necessarie al Comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l’IMU sia per ciò che concerne la TASI, sono sostanzialmente identiche. Ne deriva che, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e anche in vista della preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione.
L’obbligo dichiarativo ai fini della TASI riguarda soprattutto il detentore quale soggetto passivo, compresi inquilini e comodatari. Si tratta di soggetti che non hanno mai presentato la dichiarazione ICI, né tantomeno quella IMU, per via della mancanza del presupposto soggettivo. Sono obbligati al versamento della TASI, infatti, anche i detentori, seppure in minima parte a seconda delle scelte dei Comuni, con il conseguente obbligo di far conoscere la propria posizione giuridica al Comune attraverso il modello dichiarativo previsto per questo tributo.
Applicando le istruzioni della dichiarazione IMU anche alla TASI, l’ultima circolare del MEF precisa che la dichiarazione TASI:
- non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, poiché da tale data, al momento della registrazione, devono essere comunicati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali;
- per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto.
Inoltre, secondo la circolare, la dichiarazione TASI non deve essere presentata nemmeno nel caso in cui il Comune, nell’ambito della propria potestà regolamentare, ha previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione.
Dopo tali precisazioni, la circolare conclude che l’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo TASI si riduce a casi residuali, dal momento che il Comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati. In tali casi residuali, in particolare quando il contribuente è un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, detto soggetto potrà utilizzare ai fini TASI la parte del modello di dichiarazione IMU dedicata alle “Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in base al quale l’immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria.
Volendo provare a schematizzare, al momento, si riscontrano le seguenti situazioni:
- adozione del modello IMU quale modello per la dichiarazione TASI con l’adozione delle medesime regole operative IMU. È la soluzione prospettata dal Ministero che suggerisce di utilizzare il campo annotazioni per riportare le informazioni supplementari (per es. locatario, conduttore, comodatario, ecc.) per chiarire la fattispecie in oggetto;
- utilizzo di modelli comunali appositamente realizzati. In netto contrasto con quanto sottolineato dal MEF nella risoluzione n. 3/DF richiamata, e supportati dall’IFEL (Fondazione ANCI), molti Comuni hanno messo in rete propri modelli adattati alle loro esigenze. Punto di riferimento è la nota dell’IFEL del 27 marzo 2015 in cui si fa leva sul fatto che nessuna norma vieta tale facoltà e i modelli comunali consentirebbero la massima semplificazione nell’applicazione delle agevolazioni disposte dal Comune, anche al fine di prevenire possibili contenziosi. Tali adempimenti sono ritenuti sostitutivi della dichiarazione IMU/TASI;
- è da segnalare anche il modello dichiarativo messo a punto dall’Anutel (Associazione nazionale uffici tributi enti locali). Si tratta di un modello appositamente calibrato per il tributo TASI che potrebbe essere stato adottato dai Comuni.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN