Deducibilità fiscale dei fondi integrativi sanitari

Qual è la corretta deducibilità della contribuzione corrisposta a favore dei fondi integrativi sanitari? La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 107 del 3 dicembre 2014. Ecco per voi una sintesi.

La risoluzione citata muove i passi a seguito di una istanza presentata all’Amministrazione Finanziaria da una libera professionista la quale, aderendo in data 1 gennaio 2013 ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa, richiedeva quanto segue:

1) se il versamento effettuato da un contribuente non lavoratore dipendente ad un fondo sanitario iscritto alla sezione dell’Anagrafe dei fondi sanitari prevista per i fondi che operano ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, sia comunque fiscalmente deducibile ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR;

2) se l’ambito di operatività dei fondi sanitari ex art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, sia coincidente con quello dei fondi che operano ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, sicché ad un fondo sanitario già operante ai sensi di tale ultima norma debbano essere riconosciuti tutti i requisiti fiscalmente richiesti per operare anche ai sensi della prima (art. 10, comma 1, lett. e-ter, del TUIR).

In tale ultimo caso, secondo l’istante, sarebbe ammessa la deducibilità fiscale ex art. 10, comma 1, lett. e-ter), dei contributi versati da lavoratori non dipendenti al fondo, anche laddove esso non sia stato iscritto all’apposita sezione dell’Anagrafe dei fondi sanitari prevista per i fondi che operano ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR.

A supporto dell’interpello, la promotrice (quale, tra l’altro, socia beneficiaria individuale delle prestazioni erogabili dal fondo sanitario) adduceva che, secondo il regolamento del fondo stesso a cui risulta iscritta, possono aderire “i soci beneficiari individuali, intendendosi per tali le persone fisiche, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi e tutti coloro che volontariamente intendano avvalersi delle prestazioni erogate dal Fondo”.

Nel prosieguo dell’istanza la libera professionista faceva inoltre presente che il fondo destinatario della contribuzione, erogante prestazioni sia integrative che sostitutive del Servizio sanitario nazionale (S.N.N.), risulta regolarmente iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari alla sezione dei fondi che operano ai sensi dell’art. 51 del TUIR, ma non anche alla sezione dei fondi ex art. 10 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, nel valutare quanto sottopostole con l’istanza sopra citata, premetteva che l’art. 51 del TUIR detta le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il comma 2 della norma citata, infatti, reca l’elencazione tassativa delle somme e dei valori che, benché percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, non concorrono a formare il reddito.

Tra queste rientrano, ai sensi della lettera a), “i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”.

L’art. 10, comma 1, del TUIR, prevede inoltre, alla lettera e-ter), tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, “i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a)”.

L’Amministrazione Finanziaria inoltre richiamava i seguenti dettati normativi.

1. L’art. 3 del decreto del 27 ottobre 2009 il qualeprevede, al comma 1, che “il perfezionamento dell’iscrizione dei fondi sanitari all’Anagrafe ovvero il relativo rinnovo:

a) relativamente ai fondi sanitari integrativi, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008;

b) relativamente agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della Salute 31 marzo 2008, nonché per la verifica della soglia delle risorse vincolate.” 

2. La verifica della riconducibilità del fondo destinatario della contribuzione nell’ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992.

Il Ministero della Salute, infatti, ha ritenuto che “gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986, non possono essere equiparati ai fondi sanitari integrativi di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l’art. 10, comma 1, lett. e-ter) del medesimo D.P.R. n. 917/1986.” 

Alla luce di quanto sopra descritto, e con particolare riferimento alle disposizioni richiamate dal Ministero della salute, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il fondo sottoscritto dalla libera professionista ricorrente non possa rientrare tra i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e che l’istante quindi non possa dedurre dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR, i contributi versati al fondo stesso.

Francesco Geria – Centro Studi CGN