In caso di inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute negli artt. 2104 e 2105 c.c. (rispettivamente, obblighi di diligenza e di fedeltà del prestatore di lavoro) il codice civile, al successivo art. 2106, prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari “secondo la gravità dell’infrazione”. Entro quando il datore di lavoro deve effettuare la contestazione ed esercitare il potere disciplinare?
L’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro (normato dalla legge – cfr. infra – e dai codici disciplinari annessi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) deve avvenire nel rispetto delle procedure poste a garanzia della posizione di “contraente debole”, quale appunto quella del lavoratore. L’art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), infatti, dispone che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa”. Prima condizione di esercizio del potere disciplinare è pertanto contestare al lavoratore l’addebito presunto a suo carico.
Relativamente alla tempistica con cui il datore di lavoro deve effettuare tale contestazione, la giurisprudenza ha consolidato il principio per cui la stessa deve avvenire con immediatezza, rispetto al momento della commissione del fatto, o anche con riferimento al momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dello stesso, al fine di non ingenerare nel lavoratore il convincimento della rinuncia al potere disciplinare da parte del datore di lavoro.
La tempestività della contestazione è, comunque, ispirata da un principio di buona fede, per cui l’immediatezza è, di norma, compatibile con il tempo eventualmente necessario al datore di lavoro per l’accertamento della condotta del lavoratore e per le sue relative valutazioni.
Inoltre, occorrerà verificare se la Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro preveda degli specifici termini per la presentazione della contestazione: il Contratto Collettivo Nazionale del settore Autotrasporto, Merci e Logistica, ad esempio, dispone che la contestazione dell’addebito debba avvenire entro 20 giorni dal momento in cui l’Azienda è giunta a conoscenza del fatto che si intende contestare.
Le tempistica di esercizio del potere disciplinare richiede anche che l’eventuale adozione del provvedimento non avvenga prima che siano trascorsi almeno 5 giorni dalla contestazione (art. 7, L. n. 300/1970), periodo nel quale il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni. Anche in questo caso, si verificherà la tempistica stabilita dalla Contrattazione Collettiva, la quale può prevedere dei termini più ampi: il sopracitato Contratto Nazionale, al riguardo, stabilisce il termine perentorio di 10 giorni.
Anche per l’adozione finale del provvedimento disciplinare si dovranno analizzare le previsioni della Contrattazione Collettiva, le quali, solitamente, dispongono i termini di irrogazione della sanzione: il Contratto Collettivo in discorso (Autotrasporto, Merci e Logistica) prevede, infatti, il termine di ulteriori 20 giorni dalla scadenza dei 10 giorni assegnati al lavoratore per presentare le proprie giustificazioni.
Dalla descrizione più sopra esposta è emersa la tempistica che caratterizza l’instaurazione, lo svolgimento e la conclusione di un procedimento disciplinare. In conclusione, ricordiamo che i termini rinvenuti nella Contrattazione Collettiva sono da intendersi perentori e, come tali, potenzialmente idonei, nel caso di loro inosservanza, ad inficiare la validità di uno o più atti del procedimento stesso.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN