Il codice civile prevede l’obbligo di approvare il bilancio delle società di capitali entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Ma è proprio così o si può adottare un maggior termine?
Le norme stabiliscono che il termine può essere differito di 60 giorni in presenza di un’apposita clausola statutaria e quando particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società ne richiedano l’applicazione. In questi casi, gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione mentre, nel caso in cui il bilancio sia redatto in forma abbreviata, queste ragioni vanno comunicate nella nota integrativa.
Il bilancio 2015 è stato oggetto d’importanti novità: il nuovo standard XBRL e gli aggiornamenti dei principi contabili nazionali che hanno avuto un certo impatto nei sistemi di rilevazione.
Da una news pubblicata nel sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si legge che “La prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali può essere una causa per il rinvio dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale preveda tale facoltà. È questa la principale indicazione emersa dalla riunione di insediamento della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduta dal Professor Gianfranco Capodaglio dell’Ordine di Bologna(…). L’art.2364 del codice civile prevede infatti che l’approvazione del bilancio delle SpA (norma estesa anche alle Srl dall’art. 2478 bis) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società”.
“L’utilizzo dei principi contabili nazionali” – afferma Raffaele Marcello, Consigliere nazionale dei commercialisti con delega ai principi contabili – “incide sia sulla predisposizione del bilancio, sia spesso anche sulla tenuta dei conti. Il termine ravvicinato di completamento del progetto dei principi contabili nazionali – effettuato in buona parte nel corso della seconda metà 2014, ma conclusosi definitivamente a fine gennaio 2015 con l’emanazione dell’OIC 24, Immobilizzazioni immateriali – potrebbe, quindi, richiedere considerazioni contingenti legate alla prima adozione, derivanti dalla contestualizzazione delle norme dell’OIC nonché dalla necessaria rielaborazione delle determinazioni quantitative. Appare, perciò, evidente che l’applicazione dei nuovi principi contabili, qualora ricorrano le condizioni previste per legge e siano seguite le disposizioni in parola, possa portare al differimento dei termini di approvazione”.
Attenzione però perché bisogna calare la fattispecie in ogni singolo bilancio, valutando l’effettivo impatto dei nuovi OIC.
Ad esempio si pensi al nuovo principio contabile OIC10, che consiglia la redazione del rendiconto finanziario per tutte le tipologie societarie. In tale principio è richiesto che gli interessi pagati e incassati siano presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscano direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento) e ciò comporterebbe la rivisitazione dei conti per specifica destinazione gestionale. Inoltre, l’onere di primo avvio della ricostruzione dei flussi reddituali, finanziari e d’investimento (con il connesso obbligo di confronto con l’annualità precedente) potrebbe giustificare il differimento.
Altro esempio è il caso di una società che sia interessata da importanti modifiche in seguito alla pubblicazione del principio contabile sulle immobilizzazioni immateriali (OIC 24) la cui ultima pubblicazione risale al gennaio 2015.
La facoltà di differire l’approvazione del bilancio in realtà non sembrerebbe direttamente collegata a particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Può però essere legittima con riguardo alla struttura patrimoniale nel momento in cui l’adozione dei nuovi principi implichi valutazioni e stime di particolare complessità.
Risulta utile ricordare i rilievi formulati nella circolare Assonime n. 30 del 2009, in relazione alla rivalutazione dei beni immobili delle imprese. All’epoca, si sottolineava che la proroga era giustificata da particolari fatti intervenuti nella struttura del patrimonio aziendale ovvero per la predisposizione di laboriose e complesse perizie di stima e la loro rielaborazione.
In sintesi, se lo statuto lo prevede, nell’anno 2015 è più semplice prorogare ed avere più tempo per gestire la nuova nota integrativa in formato XBRL.
Federica Berti – Centro Studi CGN