Nel modello dichiarativo, tra gli oneri che possono essere dedotti sono compresi anche i contributi previdenziali e assistenziali versati obbligatoriamente o facoltativamente all’Ente di riferimento. Vediamo come fare per ottenere la deduzione.
Sono deducibili dal reddito complessivo, sono cioè sottratti prima del calcolo dell’imposta lorda, i contributi previdenziali e assistenziali versati, anche per conto di familiari fiscalmente a carico:
- per obbligo di legge:
- alle Casse previdenziali dai professionisti, per il contributo soggettivo e di maternità; non è deducibile il contributo integrativo, se non per la quota effettivamente rimasta a carico del professionista (es. in caso di volume d’affari pari a zero – Risoluzione 69/2006, ovvero il contributo versato volontariamente dal professionista che ha cessato l’attività per il solo conseguimento del diritto pensionistico – Risoluzione 25/2011)
- all’Inps da artigiani e commercianti
- all’Inps dagli iscritti alla gestione separata
- all’Enasarco per la quota a carico di agenti e rappresentanti
- per facoltà del contribuente, e cioè:
- per ricongiungere diversi periodi assicurativi
- per il riscatto degli anni di laurea
- per la prosecuzione volontaria
- i c.d. contributi del “fondo casalinghe”
- i contributi Inail
- i contributi versati per l’assicurazione infortuni dagli imprenditori agricoli
- i contributi della gestione ex Scau
Casi particolari
- I lavoratori autonomi occasionali versano i contributi sulla quota eccedente euro 5.000,00; tali soggetti possono dedurre solo la quota direttamente a loro carico (1/3)
- I venditori a domicilio deducono anche’essi la quota rimasta a loro carico (1/3)
- Gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro deducono il 45%
- NON è deducibile, invece, la quota di contributi versata dai co.co.co e dai co.co.pro, in quanto questa è già stata dedotta dal reddito direttamente dal sostituto
- In caso di impresa familiare, per i contributi versati per i collaboratori:
- se il titolare esercita il diritto di rivalsa, l’importo non può essere portato in deduzione solo dal collaboratore, sia esso fiscalmente o non fiscalmente a carico del titolare stesso
- se il titolare NON esercita la rivalsa, il contributo può essere dedotto solo dal titolare se il collaboratore è fiscalmente a suo carico
Gli importi fin qui elencati possono essere dedotti in E21 del modello 730 ovvero in RP21 del modello Unico, senza limiti e secondo il principio di cassa.
Caso a parte costituisce l’importo dei contributi versati dai c.d. contribuenti minimi; per essi l’importo versato costituisce un componente negativo del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, deducibile, sempre secondo il regime di cassa, in LM7 ma fino a concorrenza del reddito prodotto e indicato in LM6. L’eccedenza è deducibile in RP21 dall’eventuale reddito complessivo assoggettato a Irpef, come stabilito dall’ art.10 del Tuir.
Artigiani, commercianti e liberi professionisti determinano il contributo da versare nel quadro RR di Unico. Nel caso di saldo a credito, questo può essere utilizzato in compensazione con altre imposte direttamente in F24.
In tal caso, si ricorda che, poiché trattasi sostanzialmente di un rimborso relativo ad un onere precedentemente dedotto, questo credito dovrà essere assoggettato a tassazione separata in RM9 di Unico.
Se il contributo a credito è compensato direttamente con il contributo a debito non è necessario assoggettarlo a tassazione separata; è sufficiente ridurre dell’importo compensato i contributi deducibili direttamente in RP.
Ai fini della detrazione è necessario produrre:
- ricevute di pagamento o F24 che evidenzino i dati del soggetto che ha sostenuto la spesa e l’importo pagato
- documentazione rilasciata direttamente dall’Ente
Rita Martin – Centro Studi CGN