Le associazioni tra professionisti hanno tempo fino alla presentazione della loro dichiarazione dei redditi per variare le quote di partecipazione agli utili dell’anno 2014. Ecco alcune indicazioni operative.
I redditi prodotti in forma associata sono disciplinati fiscalmente nell’art. 5 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR).
Il comma 1 prevede, tra l’altro, che i redditi delle società semplici (alle quali sono equiparate le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni) sono imputati a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Il comma 2 dispone, tra l’altro, che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
Ma la diversità con gli altri tipi di società risiede nella disposizione del comma 3, lettera c), del citato art. 5, nel quale si prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, per le associazioni tra professionisti di cui si tratta, l’atto o la scrittura privata di modifica delle quote di partecipazione agli utili possono essere redatti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione.
Tale particolarità risiede nella rilevanza che si è voluta attribuire alle variazioni annuali dell’apporto di ogni associato, all’interno della compagine associativa e secondo le regole statutarie o comunque stabilite con certezza.
Ad esempio, lo statuto di un’associazione tra professionisti potrebbe prevedere la commisurazione degli utili dell’anno sia in termini di quantità che di qualità di lavoro profuso da ciascuno, intesa quest’ultima sia nel senso dell’importanza delle tematiche trattate che del valore di esse.
È importante notare che il predetto art. 5 comma 3 lett. c) del TUIR prevede che:
- la modifica debba avvenire con atto pubblico o scrittura privata autenticata, escludendo pertanto altre forme in cui comunque avrebbe potuto essere dimostrata la data certa della variazione;
- il termine per effettuare la modifica delle quote di partecipazione agli utili delle predette associazioni tra professionisti è la presentazione della dichiarazione dei redditi delle associazioni stesse. Pertanto dal dettato letterale della norma, si ritiene che il termine ultimo per effettuare la modifica non sia la data di scadenza della dichiarazione (per esempio 30 settembre) ma quella in cui viene presentata la dichiarazione dell’associazione. La differenza è sostanziale. Si pensi al caso in cui un’associazione tra professionisti, nonostante abbia tempo fino al 30 settembre di un certo anno per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, provveda invece il 20 dello stesso mese.
Ebbene, a parere di chi scrive, la modifica delle quote di partecipazione agli utili dell’associazione, per l’anno precedente, dovrà avvenire entro il 20 settembre.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo