L’INPS ha fornito le indicazioni per la compilazione del quadro RR del Modello Unico PF 2015. Ecco per voi una sintesi della circolare n. 120 del 12.06.2015.
Si ricorda che il quadro RR del Modello Unico deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario, nonché dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (di cui all’art.2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995), in quanto privi di una specifica cassa di previdenza o per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione alla cassa professionale esistente.
Per quanto riguarda artigiani e commercianti, la base imponibile contributiva é costituita dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, é costituita dalla parte del reddito d’impresa della società corrispondente alla quota di partecipazioni agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Pertanto, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta saranno indicati nei quadri RF (imprese in contabilità ordinaria), RG (imprese in contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate). Per i soci di S.r.l. non in regime di trasparenza, si dovrà dare riferimento all’importo del rigo RN1 (reddito) meno l’importo del rigo RN5 (perdite) del Modello Unico SC, rapportato alla quota di partecipazione del socio.
Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta é rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello in forma associata e/o quello proveniente (se adottato dal professionista) dal regime dell’imprenditoria giovanile. Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri RE, RH e LM del Modello Unico PF 2015.
Non sono tenuti ad alcun versamento i professionisti che sono obbligati al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di rispettiva appartenenza e chi, pur producendo redditi di lavoro autonomo, é assoggettato per l’attività professionale ad un’altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla gestione commercianti o i maestri di sci. Sono, al contrario, obbligati al versamento i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio gli ingegneri presso Inarcassa).
I lavoratori autonomi soggetti al versamento previdenziale compileranno la sezione II del quadro RR indicando tutti i redditi che concorrono al raggiungimento del massimale contributivo (100.123 euro per il 2014), oltre il quale non sono dovuti contributi. A titolo di esempio, un soggetto che nel 2014 risulta titolare dei seguenti redditi:
- reddito di lavoro autonomo professionale dichiarato nel quadro RE per 70.000 euro;
- reddito dichiarato nel quadro RC come collaboratore a progetto per 60.000 euro.
In tal caso, il reddito professionale sarà soggetto a contribuzione limitatamente alla quota di 40.123 euro, in quanto sui 60.000 euro dichiarati nel quadro RC sono già stati versati i contributi dal sostituto previdenziale.
L’aliquota contributiva é del 22% o del 27%, a seconda che il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria.
Infine, si ricorda che mentre per artigiani e commercianti la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale, per i professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno 2014 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2015.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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