Le imposte correnti o dovute sono i tributi a carico dell’impresa per la produzione di nuova ricchezza a seguito della gestione di funzionamento. La base imponibile è in genere costituita dal reddito netto d’esercizio (assoggettato nel nostro Paese ad IRES o IRPEF) o da margini economici lordi più ampi (come nel caso dell’IRAP). Chiariamo innanzitutto il significato di alcuni termini, utili per comprendere le successive esemplificazioni numeriche.
Ogni moderno sistema impositivo è di norma articolato sulla determinazione graduale del carico di fiscalità diretta dovuto, attraverso le fasi della dichiarazione del soggetto passivo e di eventuali provvedimenti di rettifica o di corretta liquidazione dell’ammontare da versare da parte dell’amministrazione finanziaria.
La particolare categoria di imposte correnti esposta nel modello Unico o Irap è costituita dalle imposte calcolate.
La base imponibile ai fini dei suddetti tributi si ottiene apportando al risultato contabile d’esercizio delle variazioni in aumento o in diminuzione dettate dal disallineamento nei valori fiscali riconosciuti, alcune delle quali “temporanee” perché destinate a riassorbirsi in successivi periodi d’imposta con segno opposto ed altre “permanenti”.
Applicando le aliquote vigenti al reddito civilistico si individua l’onere impositivo teorico, evidenziato in nota integrativa, mentre includendo le rettifiche permanenti ineliminabili si determinano di regola le imposte di competenza, o onere fiscale.
Al suddetto costo, rappresentato nella voce 22) del conto economico, si perviene anche con la sommatoria delle imposte correnti con quelle anticipate o differite, associate perlopiù alle variazioni transitorie.
Prima di passare all’esempio, si sottolinea che il calcolo delle imposte dovute e il relativo accantonamento si eseguono in sede di scritture di assestamento per la redazione del bilancio (marzo-giugno dell’esercizio successivo).
Il susseguirsi degli adempimenti richiede una revisione della stima, in particolare al momento del versamento del saldo (giugno-agosto) e in sede di presentazione della dichiarazione (settembre).
Supponiamo che in fase di progetto di rendiconto dell’esercizio 2014 si preveda la seguente base imponibile ai fini IRES:
- reddito netto civilistico 150
- variazioni in aumento 60
- variazioni in diminuzione (20)
- risultato imponibile 190
Dunque a fronte di un onere fiscale teorico di (150 x 27,50%) = 41,25, la stima delle imposte correnti da accantonare aumenta a (190 x 27,50%) = 52,25, arrotondato a 52 come in dichiarazione.
Considerata la presenza di acconti per l’anno 2014 di 40 e ritenute subite su interessi attivi da scomputare per 10,16, nelle scritture di assestamento dell’esercizio da chiudere si opera la compensazione, prescritta anche dal principio contabile OIC 25:
31/12/2014
IRES CORRENTE 52
ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,16
ERARIO C/ACCONTI IRES 40
ERARIO C/RITENUTE SU INT. ATT. 10,16
DEBITI TRIBUTARI PER IRES 2
Totale 52,16 52,16
Nel concitato periodo dei versamenti fiscali si ricalcolano le variazioni in aumento in 90 sulla base in ipotesi di nuovi chiarimenti ministeriali, da cui conseguono un reddito imponibile di 220 ed un’IRES di 60, superiore di 8.
La rilevazione contabile evidenzia quanto segue.
02/07/2015
SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE a DEBITI TRIBUTARI PER IRES 8
Infine, prima della trasmissione della dichiarazione all’amministrazione finanziaria ci si accorge che per un mero errore amministrativo gli acconti effettivamente corrisposti per l’anno 2014 sono pari a 41, ancorché contabilizzati per 40.
In questo caso si registra una diminuzione dell’importo da versare a saldo, supponiamo in ritardo nei mesi successivi.
20/09/2015
DEBITI TRIBUTARI PER IRES a SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE 1
Dunque l’IRES corrente di 60 e la somma ancora da versare per il periodo 2014 di 9, pari al saldo del conto “Debiti tributari per IRES”, sono riconciliati rispettivamente con i righi RN11 e RN23 del modello Unico Sc 2015.
Si noti, in conclusione, che le nuove versioni dei principi contabili OIC 12 (Composizione e schemi del bilancio d’esercizio) e OIC 25 (Imposte sul reddito) prevedono di includere tra le imposte correnti della voce 22) del conto economico anche eventuali sanzioni ed interessi relativi al medesimo esercizio, come nel caso delle penalità da ravvedimento per versamento degli acconti in ritardo.
Marta Lambertucci – Studio Palmeri Commercialisti Associati
Alessandro Tentoni – Studio Palmeri Commercialisti Associati