Il maxi emendamento al D.L. n. 138/2011 ha disposto che i dati bancari dei contribuenti potranno essere interrogati dall’Erario con più facilità. Pertanto, poiché in banca ci saranno meno segreti, per l’Amministrazione finanziaria sarà molto più semplice iniziare un’indagine finanziaria ancor prima di verifiche e accessi.
In altri termini, a seguito del novellato decreto, è accresciuto il potere della suddetta Amministrazione finanziaria circa la facoltà di procedere all’elaborazione di liste selettive basando l’accertamento sulle informazioni desunte da rapporti e operazioni finanziarie ottenute dagli intermediari. In concreto, secondo il disposto del maxiemendamento, l’Amministrazione finanziaria sarà in grado di interrogare gli intermediari finanziari per creare una “black list” di contribuenti da sottoporre a controllo.
Senza mettere in discussione la liceità del procedimento innanzi descritto, non si può, tuttavia, non fare a meno di notare che è stato sovvertito l’ordine logico di esperimento delle verifiche fiscali. Le indagini finanziarie fin qui messe in atto dall’Agenzia delle entrate o dalla Guardia di finanza, infatti, sono state certamente decisive per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, ma sono state utilizzate per suffragare gli indizi e, in generale, gli elementi di indagine volti a individuare il contribuente da sottoporre a controllo. I riscontri finanziari, pertanto, sono stati utilizzati successivamente rispetto agli altri elementi di indagine.
Stante a quanto disposto nel D.L. n. 138/2011, invece, l’Amministrazione finanziaria potrà creare liste di contribuenti da sottoporre a verifica iniziando proprio dall’analisi dei rapporti finanziari e, più in particolare, dei conti correnti.
Al riguardo, è bene ricordare che il fisco, per creare liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, dispone già dell’archivio dei rapporti finanziari disponibile presso un’apposita sezione dell’anagrafe tributaria. Tale archivio, infatti, racchiude (distinto per contribuente e per intermediario) le informazioni riguardanti i rapporti finanziari in essere o cessati dall’anno 2005. Tale archivio è alimentato, altresì, con le informazioni (anch’esse distinte per contribuente e per intermediario) riguardanti le operazioni cosiddette fuori conto, cioè quelle per cui non è movimentato il conto corrente (come a esempio l’operazione di cambio assegni).
Con riferimento agli intermediari finanziari, invece, il fisco potrà reperire informazioni dettagliate su rapporti finanziari o su operazioni fuori conto come, a esempio, sul contenuto di singoli atti dispositivi posti in essere, sulle movimentazioni giornaliere effettuate utilizzando conti correnti e depositi titoli.
Ma quello che ci si chiede è in che modo il fisco, sulla base degli elementi innanzi esposti, potrà creare delle liste selettive?
È probabile che l’Amministrazione finanziaria interroghi inizialmente l’archivio dei rapporti finanziari per analizzare, per singolo contribuente, il numero dei conti correnti aperti, il numero dei rapporti chiusi o, ancora, il numero dei depositi titoli e delle operazioni fuori conto effettuate.
Successivamente, utilizzando gli intermediari, il fisco potrà affinare gli elementi acquisiti per analizzare, a esempio, l’ammontare delle operazioni, sia in uscita che in entrata, effettuate con l’estero, oppure la tipologia delle operazioni effettuate utilizzando denaro contante.
Dall’interrogazione sopra evidenziata, l’Amministrazione finanziaria potrebbe, quindi, estrapolare le anomalie e, conseguentemente, le liste selettive. È evidente, infatti, che l’uso eccessivo di contante da parte di un contribuente che, in base all’attività esercitata, dovrebbe usare in misura estremamente ridotta, oppure la messa in atto di operazioni finanziarie da parte di contribuenti che presentano un profilo economico finanziario non adeguato, costituisce un’anomalia che sarà accertata dal fisco.