Il comma 2 dell’art. 6 del TUIR contiene l’indicazione di redditi che derivano da quelli principali tra cui:
- proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti;
- indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi.
Ai fini dell’imponibilità, tali redditi si riconducono a quelli della stessa specie di quelli sostituiti o perduti.
Rientrano nel primo gruppo i compensi con funzione sostitutiva di altri redditi come per esempio:
- le indennità percepite in seguito a malattia;
- la cassa integrazione;
- l’indennità di disoccupazione;
- l’indennità di mobilità;
- l’indennità di maternità;
- l’indennità di inabilità.
I redditi del secondo gruppo invece hanno natura risarcitoria e consistono nella maggior parte dei casi in somme pagate a seguito di controversie riguardanti rapporti di lavoro. Ai fini dell’imponibilità occorre però che il danno consista nella perdita di redditi (da lavoro autonomo o dipendente) sia maturati e non corrisposti, sia costituenti lucro cessante, quindi non ancora maturati. Non sono quindi imponibili i risarcimenti relativi a danni emergenti dall’interruzione del rapporto di lavoro ma non riconducibili alla perdita del reddito.
La compilazione della dichiarazione dei redditi prevede l’utilizzo degli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Ecco il quadro completo con indicazione del soggetto percettore e modello dichiarativo.
Devono altresì essere indicati, nel quadro RH, i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi.
In tal caso:
- le indennità sono dichiarate dal soggetto percettore e non dalla società, con conseguente irrilevanza ai fini Irap;
- la quota di reddito d’impresa imputata per trasparenza non è maggiorata delle indennità percepite.
Se, invece, l’indennità è imputata alla società, associazione professionale o impresa familiare, l’indennità è imputata pro-quota ai soci e ha rilevanza ai fini Irap.
Per quanto concerne i soggetti minimi, le indennità sostitutive contribuiscono a determinare l’imponibile e quindi vanno sottoposte a tassazione. Questi importi, però, non incidono ai fini della soglia dei 30.000 euro di ricavi. È la circolare 17/E/2012 a precisare che le indennità sostitutive rientrano a pieno titolo tra gli importi tassabili anche dai contribuenti minimi e che tali somme non devono essere computate nella soglia dei 30.000 euro. Per esempio, una lavoratrice autonoma che ha incassato 29.000 euro di compensi nel 2014, oltre a 3.000 euro di indennità di maternità, indicherà nel rigo LM2 il dato di 32.000 ma rimarrà entro la soglia dei 30.000 euro ai fini della valutazione dei presupposti di permanenza nel regime agevolato.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN