L’Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi.
Psicologi: pagamento contributi con F24
Il decreto interministeriale 10 gennaio 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (di seguito ENPAP).
Successivamente è stata firmata lo scorso 11 maggio la convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ente nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi (ENPAP) per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali e assistenziali. Così dal 6 luglio 2015 gli iscritti all’ente possono versare gli importi dovuti direttamente on line, utilizzando i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria o quelli di banche e Poste, senza spese aggiuntive.
Le causali contributo
Sulla base di queste novità, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60/E del 18 giugno 2015 ha istituito le causali contributo proprio per consentire il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte degli psicologi che esercitano attività autonoma di libera professione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa sebbene, contemporaneamente, svolgano attività di lavoro dipendente, purché iscritti all’ENPAP.
Le causali contributo da usare sono le seguenti:
- “ECTR” denominato “ENPAP – Contributi (Acconto/Saldo)”;
- “ERPS” denominato “ENPAP – Riscatto periodi di studio”;
- “EAPR” denominato “ENPAP – Riscatto anni di esercizio professionale precedenti la fondazione dell’Ente”;
- “ESNZ” denominato “ENPAP – Sanzioni ”;
- “EINT” denominato “ENPAP – Interessi ”.
In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo devono essere esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0007”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”, l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “AAAA” (il mese non è da valorizzare).
Nel campo “importi a credito compensati” invece non deve essere indicato nessun valore.
Alessandra Caparello