La commissione Bilancio del Senato è intervenuta sul decreto legge “enti locali” per approvare un emendamento che sposta al 30 ottobre la possibilità di pagare l’acconto IMU sui terreni senza sanzioni e interessi.
A giustificare la modifica sul testo del decreto c’è il caos prodotto dal ginepraio dei criteri per distinguere i terreni imponibili dalle zone esenti, anche se l’emendamento concede ai proprietari di terreni in Comuni di pianura la possibilità di beneficiare della proroga.
In merito, si ricorda che con l’emanazione del D.L. n. 4 del 2015, sono stati rivisti i criteri per l’applicazione dell’esenzione per l’IMU sui terreni agricoli.
L’esenzione, infatti, si applica:
- a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, situati nei Comuni classificati totalmente montani, come previsto dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT (a prescindere dalla qualifica soggettiva del possessore del terreno);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, situati nei Comuni classificati parzialmente montani come previsto dal medesimo elenco ISTAT di cui sopra.
Il Dipartimento delle finanze, con la risoluzione n. 2/DF del 2015, ha precisato che per poter beneficiare dell’esenzione dall’IMU sui terreni agricoli situati nei Comuni classificati parzialmente montani è indispensabile che il terreno sia concesso in affitto o in comodato da un soggetto che abbia la qualifica di coltivatore diretto o di IAP e che lo stesso venga concesso a un coltivatore diretto o a un imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN