È molto comune che più persone decidano di associarsi per il perseguimento di una o più attività sportive dilettantistiche. Ma come scegliere la forma giuridica più adeguata all’esercizio dell’attività che si intende svolgere?
L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”.
L’associazione sportiva dilettantistica (ASD) è un’organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente per la realizzazione di un interesse comune, come la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.
La società sportiva dilettantistica (SSD), invece, si distingue dalla ASD per la forma giuridica. Le SSD sono infatti una speciale categoria di società di capitali, caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica.
Non sempre è facile scegliere la forma più adatta! In questo articolo ci occuperemo delle ASD.
Le forme giuridiche di associazioni esistenti sono: le associazioni non riconosciute, le associazioni riconosciute e le ONLUS.
La forma più semplice di associazione è l’associazione non riconosciuta. Per la sua costituzione può essere sufficiente un accordo verbale tra i soggetti che intendono svolgere l’attività, ma se l’associazione intende assumere la forma di ASD, la forma scritta è obbligatoria. Non è prevista nessuna forma di controllo da parte dell’autorità amministrativa.
Nell’associazione non riconosciuta i soggetti che hanno agito in nome e per conto della medesima sono responsabili personalmente e solidalmente con l’ente per gli obblighi assunti o per i debiti contratti con i terzi.
Il patrimonio dell’associazione non riconosciuta è denominato “fondo comune” ed è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni pervenuti all’associazione (sia acquistati che donati). Il fondo comune può essere diviso solo quando l’ente viene sciolto.
L’altra forma giuridica è l’associazione riconosciuta. Per la costituzione di un’associazione riconosciuta è necessario l’atto pubblico e il riconoscimento presso gli uffici della Regione o presso la Prefettura. Dopo aver ottenuto il riconoscimento e aver effettuato l’iscrizione nell’apposito registro, l’associazione riconosciuta acquisisce l’autonomia patrimoniale perfetta.
In questo tipo di associazione infatti, l’ente è dotato di personalità giuridica: il suo patrimonio è perfettamente distinto rispetto a quello dei singoli associati.
L’ultima forma giuridica è la ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute possono richiedere la qualifica di ONLUS alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di competenza territoriale.
La qualifica di ONLUS può essere riconosciuta alle seguenti condizioni:
- l’attività dell’associazione deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- lo statuto deve espressamente indicare specifiche clausole indicate nell’articolo 10 del D. Lgs 460/1997;
- il divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse;
- il divieto di distribuire utili a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS, che per legge o statuto fanno parte della stessa struttura;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso si scioglimento, ad altre ONLUS;
- l’uso della locuzione “ONLUS” o “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Per costituire un’associazione sportiva dilettantistica non è necessario un atto notarile e non è nemmeno necessario il riconoscimento governativo, ragion per cui, la ASD si può costituire benissimo come associazione non riconosciuta.
La stragrande maggioranza delle associazioni e degli altri enti non profit non è riconosciuta. Fondamentalmente, le ASD sono delle normali associazioni, a cui vanno applicate le ordinarie regole in tema di organizzazione e gestione delle associazioni.
Affinché un’associazione sportiva dilettantistica possa essere riconosciuta come ONLUS, occorre che lo statuto e l’attività siano rivolti a soggetti svantaggiati (persone diversamente abili oppure persone residenti in località dove sono molto alti i livelli di devianza giovanile).
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN