Come accedere agli sgravi contributivi previsti per il 2015 relativamente ai premi produttività della contrattazione di secondo livello? Ecco tutti i dettagli.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015 il Decreto ministeriale 8 aprile 2015 del Ministero del Lavoro, in merito alla determinazione, per l’anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ossia la decontribuzione relativa ai premi di produttività.
L’Inps tramite successiva circolare n. 128/2015 ha fornito le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità da seguire per i datori di lavoro per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014 (1 gennaio-31 dicembre).
Sempre l’istituto previdenziale, con il messaggio n. 5302 del 12 agosto 2015, ha rilasciato la procedura definitiva di acquisizione e trasmissione delle domande, indicando inoltre il periodo entro il quale è possibile inviare le stesse in modalità esclusivamente telematica: dalle ore 15 di mercoledì 26 agosto 2015, alle ore 23 di giovedì 24 settembre 2015. Tutti i datori di lavoro che ne chiederanno l’ammissione saranno ammessi al beneficio (non si tratta quindi di un click day). In caso di insufficienza delle risorse, si provvederà alla riduzione degli importi percentuali in considerazione del rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa stabilito. Entro il 28 febbraio 2016, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’Inps, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale ammessa a sgravio potrebbe essere rideterminata.
Si rammenta che il beneficio consiste in uno sgravio contributivo sulle somme erogate a titolo di premio di produttività pari al 25% per il datore di lavoro e della totale esenzione contributiva per il lavoratore, sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali (contratti di secondo livello), nella misura massima (teorica e fissata anno per anno da specifico decreto attuativo) del 1.60 per cento (nel 2014 era pari al 2.25%) della retribuzione contrattuale percepita annua di ciascun lavoratore, premio compreso, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dal comma 67 dell’articolo 1 della Legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
L’art. 1 del decreto ministeriale ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione per il finanziamento dello sgravio contributivo (391 milioni di euro per il 2015 mentre per il 2014 erano pari a 650 milioni). Dette risorse sono così assegnate:
- 62,5% per la contrattazione aziendale;
- 37,5% per la contrattazione territoriale.
Qualora una delle due tipologie di contrattazione non dovesse utilizzare per intero la percentuale attribuita, la percentuale residua verrebbe attribuita all’altra tipologia.
La fruizione dell’incentivo rimane subordinata alla condizione che al momento dell’effettiva fruizione dell’agevolazione i datori di lavoro abbiano la regolarità contributiva ossia siano in regola con il pagamento dei contributi e siano rispettosi inoltre delle disposizioni in materia di lavoro e sicurezza oltre che della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Occorre inoltre considerare che i contratti collettivi aziendali o territoriali dovranno rispondere a determinati requisiti, ai fini della fruizione dello sgravio contributivo:
- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale;
- prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Sono inoltre escluse dall’applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni.
Per le imprese di somministrazione di lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Fabrizio Tortelotti