Il Ministero dello sviluppo economico conferma, in una delle risposte fornite sul cumulo delle agevolazioni della Sabatini bis con altri incentivi statali, che l’agevolazione prevista per le PMI sia cumulabile con il credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali.
“Sabatini-bis”: agevolazione per la PMI
La “Sabatin bis” è un’agevolazione, introdotta dal Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013), prevista per l’acquisto di beni strumentali da parte delle imprese, consistente in un finanziamento agevolato a valere su un fondo aperto dal 31 marzo scorso e in vigore fino al 31 dicembre 2016. Più specificamente, è stato istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, un plafond di 2,5 miliardi di euro da cui le banche ed altri intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero e ABI potranno attingere le risorse da mettere a disposizione delle PMI che intendono investire anche mediante operazioni di leasing, in impianti e beni strumentali nuovi ad uso produttivo, nonché in hardware, software e tecnologie digitali per la loro attività.
Ammesse all’agevolazione sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) di tutti i settori produttivi, compresi agricoltura e pesca.
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione in leasing finanziario, di:
- macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo;
- hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’attivo di Stato patrimoniale.
Il finanziamento dei beni strumentali della cd. Sabatini bis potrà coprire fino al 100% dell’investimento, con un minimo di 20mila euro ed un massimo di 2 milioni di euro (anche relativi a diversi acquisti) per ciascuna impresa.
Sabatini bis e credito di imposta beni strumentali
In una serie di risposte pubblicate sul suo sito istituzionale, il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha precisato che la Sabatini bis si può cumulare con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Questo perché tale credito non è considerato aiuto di Stato e, pertanto, non concorre a formare il cumulo di cui all’art. 7 del DM 27 novembre 2013 relativamente ai beni agevolati a valere sulla misura “Nuova Sabatini”.
Le altre agevolazioni cumulabili
Il MISE precisa che sono cumulabili con la Sabatini bis anche le agevolazioni pubbliche per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del regolamento GBER. La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all’articolo 7 comma 1 del decreto 27 novembre 2013 con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Alessandra Caparello