Scissione sì, Scissione no: rilevazione contabile delle fatture alle PA

Le aziende che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, a partire dal 1 gennaio 2015 si devono confrontare con il meccanismo dello split payment, o scissione del pagamento, introdotto dalla Legge 190/2014 che ha disciplinato il nuovo art.17-ter del DPR 633/72. Tale meccanismo comporta il pagamento dell’IVA non in capo al Fornitore/cedente, ma in capo alla PA/ cessionaria. Vediamo come gestire la rilevazione contabile delle fatture PA.

Caratteristiche della fattura emessa:

Fattura

 

1. Fattura emessa in formato elettronico
2. Indicazione “split payment”
3. Indicazione “art. 17-ter D.P.R. 633/72”
4. Indicazione imponibile e % imposta

Come registrerà la società Azienda Srl la fattura emessa nei confronti del Comune di Pordenone?

Tabella 1

Si deve sottolineare che nel registrare le fatture soggette a split payment dovranno essere istituiti, e utilizzati, appositi codici IVA; questo in previsione della dichiarazione IVA 2016 che probabilmente prevederà uno o più campi in cui esporre tali dati.

Tabella 2

La scrittura di giroconto serve a chiudere l’IVA split payment rilevata in fase di registrazione della fattura e a diminuire il credito del cliente, che rimarrà quindi aperto per il solo importo dell’imponibile.

Rileviamo ora la chiusura della fattura: l’importo incassato sarà al netto dell’IVA esposta

Tabella 3

Non tutte le operazioni effettuate nei confronti delle PA, però, sono assoggettabili a split payment; rimangono infatti escluse dal meccanismo della scissione del pagamento le seguenti fattispecie:

  • Operazioni soggette a reverse charge;
  • Operazioni soggette a particolari regimi IVA (margine, art.74-ter DPR 633/72, etc.);
  • Operazioni effettuate da lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta d’acconto);
  • Operazioni per le quali le PA non effettuano il pagamento al fornitore (servizi di riscossione delle entrate).

E in caso di errore nell’emissione della fattura?

Consideriamo i casi possibili:

Fattura originaria soggetta a split payment

  • nota di variazione in aumento: il cedente emetterà una nuova fattura soggetta a split payment (con le stesse caratteristiche prima evidenziate) e facendo riferimento alla fattura originaria
  • nota di variazione in diminuzione: il cedente emetterà una nota di credito applicando lo split payment e facendo riferimento alla fattura originaria

Fattura originaria emessa dopo l’01.01.2015 senza split payment + IVA relativa versata dal cedente 

  • tali violazioni non vengono sanzionate e non è necessario emettere note di variazione

Fattura originaria emessa con split payment NON dovuto

  • il cedente dovrà emettere nota di variazione per l’intero importo e nuova fattura senza applicazione dello split payment ed incassare l’importo totale della fattura (comprensivo quindi anche dell’IVA)

Fattura originaria emessa senza split payment + assenza incasso totale fattura (comprensivo di IVA) + IVA non versata dal cessionario

  • il cedente dovrà emettere nota di variazione per l’intero importo e nuova fattura con indicazione “scissione del pagamento”

Elisa Fontana – Centro Studi CGN