La riforma delle professioni in sintesi

L’art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Manovra-bis 2011), convertito in Legge del 14 settembre 2011, n. 148, prevede una serie di novità per quanto concerne l’accesso e l’esercizio delle attività economiche e delle professioni. In particolare, con riferimento al mondo delle professioni, il legislatore della Manovra si preoccupa di stabilire nuove regole per l’accesso, rivede il ruolo degli Ordini professionali e introduce nuovi obblighi in materia di formazione, copertura dei rischi professionali, tirocinio e contrasto all’evasione fiscale.

Nel D.L. 138/2011, il Legislatore ha introdotto alcune disposizioni destinate a liberalizzare il settore dei servizi professionali. È stato stabilito il principio generale secondo cui “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere”, ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.

Il comma 5 dell’art. 3 riguarda in modo specifico l’ambito  delle professioni, ed in particolare ridefinisce il ruolo degli ordinamenti professionali nel senso di impedire a questi ultimi di limitare o restringere il libero accesso e l’esercizio delle attività professionali. Al riguardo gli ordinamenti professionali devono:

  1. garantire la libera concorrenza,
  2. favorire la presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale,
  3. differenziare e assicurare una pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta da parte degli utenti.

A tal fine, nel termine di 12 mesi a decorrere dal 13 agosto 2011, gli ordinamenti professionali devono essere riformati per recepire i seguenti principi:

1)     Accesso alla professione: l’accesso alla professione è libero. Rimane l’obbligo del superamento dell’esame di stato. Ciò significa che tale libertà di accesso una volta posseduti i titoli professionali necessari non può essere in alcun modo limitata dagli ordinamenti professionali. La limitazione del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione è ammessa solo in forza di una disposizione di legge che risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità. Sarà necessario verificare quali possono essere le “ragioni di interesse pubblico” che giustificano tali restrizioni. L’unica ipotesi di interesse pubblico prevista dall’art. 3 citato è quella della tutela della salute umana.

2)     L’esercizio della professione è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

3)     Formazione continua: l’aggiornamento professionale è obbligatorio e permanente. Il professionista è tenuto a seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali. La violazione di tale obbligo può condurre a richiami disciplinari sanzionati secondo  quanto stabilito all’ordinamento professionale;

4)     Disciplina del tirocinio: il tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Per il periodo di tirocinio è previsto un equo compenso che potrà essere  assimilato da un punto di vista fiscale alle borse di studio;

5)     Compenso: il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. L’art. 2233 del codice civile già prevede la forma scritta per tali contratti.. In mancanza di forma scritta si sono sempre presi come riferimento i minimi tariffari. Si può ritenere, quindi, che il D.L 138/2011 confermi quanto già previsto imponendo la forma scritta per prevedere  compensi al di sotto dei minimi o per elevarli oltre tale soglia. Il professionista è tenuto a fornire al cliente tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico;

6)     Assicurazione obbligatoria: il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il cliente ha il diritto di conoscere l’esistenza di tale polizza e i relativi massimali. Gli aspetti più critici sono legati alla copertura in quanto al momento della stipula di una polizza assicurativa si dovrà tener presente le attività già compiute e potenzialmente generatrici di rischi nonché la copertura garantita a seguito della cessazione di attività;

7)     Istituzione di organi territoriali: gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di collegi a livello territoriale ai quali affidare il controllo sulla correttezza dei rapporti professionali, la verifica della diligenza e il rispetto di corrette procedure. I collegi giudicanti dovranno essere eletti dagli stessi professionisti.

8)     Pubblicità: la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera;

9)     Sospensione dall’albo del Professionista che non emette la fattura: il decreto prevede la sospensione per i professionisti che commettono quattro violazioni in quattro giorni differenti. Per generare la sospensione è sufficiente la contestazione delle violazioni di obblighi relativi all’emissione della fattura. Lascia perplessi il fatto che sia l’Agenzia delle entrate a comminare la sanzione della sospensione e non l’Ordine di appartenenza.

Le norme esaminate riformano il ruolo degli ordini professionali, incidono nel rapporto cliente-professionista, introducono nuovi obblighi a carico dei professionisti procedendo di fatto ad un’assimilazione delle professioni alle imprese di servizi. Che sia questa la strada, nel nome delle liberalizzazioni, per vincere le sfide dei mercati in tempi di crisi sarà tutto da vedere.

 

Terlizzi, 19 settembre 2011

Dott. Nicolò Cipriani