Come cancellare i propri debiti con il Fisco e i creditori? In questo articolo esaminiamo le tre procedure utilizzabili: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione del debito, liquidazione del patrimonio.
La legge n.3/2012, modificata successivamente con il Decreto Legge 179/2012, ha introdotto misure strutturali di liberazione dei debiti indirizzate ai consumatori e ai soggetti esclusi dalle procedure fallimentari che si trovano in una situazione di grave squilibrio finanziario e sono impossibilitati a far fronte agli impegni assunti.
Con essa si persegue l’obiettivo di risanare la condizione debitoria esistente riducendo o cancellando i debiti contratti con Fisco e creditori a favore appunto di coloro che manifestano una situazione di sovraindebitamento intesa come (art. 6) “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.
Le misure alternative di “composizione della crisi da sovraindebitamento” e ottenimento dell’esdebitazione (liberazione dei debiti), aventi carattere concorsuale e volontario, si attivano tramite richiesta di un piano di rientro presentata al tribunale competente tramite un organismo apposito o da un professionista abilitato. Il piano, se accettato, diventa vincolante per i creditori anche se con esso i debiti non vengono totalmente onorati.
Nel caso in cui il piano non sia possibile o venga respinto dal giudice, il consumatore ha la possibilità comunque di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Durante l’esecuzione della procedura il giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramenti, etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore.
Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà liberato da ogni debito ancora non onorato.
Il singolo consumatore ha a disposizione tre differenti procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:
- il piano del consumatore;
- l’accordo di ristrutturazione del debito;
- la liquidazione del patrimonio.
a) Il piano del consumatore
Il piano del consumatore può essere utilizzato da una persona fisica (esclusi dunque professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti) che non riesce a ripagare i propri debiti o che si trova in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile”.
Condizione essenziale per accedere al piano è che il debito non provenga da un’attività professionale o imprenditoriale. Il cittadino deve inoltre essere “meritevole” ossia non deve aver utilizzato un credito sproporzionato rispetto al suo patrimonio.
Questa procedura non richiede l’accordo dei creditori, ma dovrà comunque assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore.
Il piano presentato in Tribunale viene vagliato da un organismo apposito di composizione della crisi che ha altresì l’incarico di verificare la situazione economica e patrimoniale del soggetto oltre che di dare un parere sull’applicabilità concreta del piano di rientro proposto.
Nel caso in cui il piano venisse accettato, il privato potrà ripagare parzialmente i propri debiti e non dovrà liquidare il proprio patrimonio per intero. Se lo stesso piano approvato fosse successivamente non rispettato la procedura si trasformerà automaticamente in quella di liquidazione del patrimonio.
b) L’accordo di ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che deve essere approvato dai creditori. Esso può essere utilizzato sia dai privati cittadini che da professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditore cessato e suoi eredi, socio illimitatamente responsabile e suoi eredi, società professionale imprenditori agricoli e piccoli commercianti. Per gli imprenditori commerciali la condizione necessaria per l’utilizzo della misura è che il giro d’affari non superi le soglie di legge per essere soggetti a procedura fallimentare (nei tre anni precedenti l’attivo patrimoniale deve essere inferiore ai 300mila euro, i ricavi lordi devono assestarsi sotto i 200mila euro per ogni esercizio, i debiti devono essere inferiori a 500mila euro). Questa procedura prevede che la proposta sia sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
c) La liquidazione del patrimonio
Oltre alle due procedure sopra descritte, privati, professionisti e piccoli imprenditori possono accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Quest’ ultima prevede che il debitore liquidi tutti i beni in possesso compresi quelli sopravvenuti ad eccezione dei crediti impignorabili (art. 545 cpc), i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale. Liquidando il proprio patrimonio, verranno cancellati definitivamente i debiti rimasti che il cittadino non è in grado di ripagare.
Fabrizio Tortelotti