Si definisce autotutela il potere-dovere di un Ufficio della PA (per es. l ‘Agenzia delle Entrate o un Comune) di correggere un atto o annullarlo se emesso erroneamente. In questo articolo vediamo come viene disciplinata l’autotutela, chi può richiedere di riesaminare l’atto e per quali motivi.
È con l’articolo 2 quater del D.L. 30.9.1994 n. 564, convertito dalla L. 30.11.1994 n. 656, che il nostro ordinamento ha previsto l’esercizio del potere di autotutela.
In virtù di ciò, l’ufficio che ha emesso l’atto può riesaminarlo:
- d’iniziativa propria;
- su richiesta del cittadino o del contribuente. In questo caso la domanda può essere redatta in carta libera e senza una forma già prestabilita, ma la maggior parte degli Uffici è dotata di apposita modulistica in fac-simile.
Fra i motivi per i quali può essere richiesto il riesame dell’atto rientrano:
- un errore materiale, di persona, logico o di calcolo, o sul presupposto d’imposta;
- la mancata considerazione di pagamenti d’imposta invece eseguiti;
- sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni/detrazioni/regimi agevolativi.
Se l’Ufficio riscontra che l’atto è illegittimo o errato, annullandolo, deve disporre anche lo sgravio degli importi eventualmente iscritti a ruolo oppure, correggendolo, deve determinare il minore importo. Se, nel frattempo, il contribuente ha già pagato quanto intimato dall’atto riesaminato, l’Ufficio dovrà disporne il rimborso.
È importante sottolineare che l’atto è annullabile senza limiti di tempo, anche in pendenza di giudizio e se i tempi di impugnazione sono già trascorsi; non è invece possibile richiedere all’Ufficio il riesame di un atto in autotutela, se è intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all’Ufficio. La presentazione del riesame dell’atto non sospende i termini d’impugnazione dell’atto stesso; pertanto dovrà essere il contribuente a proporre reclamo nei tempi dovuti.
Si deve sottolineare che l’Ufficio ha il potere ma non il dovere giuridico di ritirare/correggere l’atto contestato, così come il contribuente non ha un diritto soggettivo a che tale potere sia esercitato dall’Ufficio interpellato; ma l’Ufficio non può decidere a discrezione, perché deve comportarsi con la correttezza dovuta alla PA (art. 97 della Costituzione). Inoltre, se l’esercizio dell’autotutela fosse chiesto ma non ottenuto e il successivo contenzioso portasse alla soccombenza della PA, sarebbe conseguenziale anche la condanna alle spese (che l’amministrazione stessa potrebbe ribaltare sul Funzionario inadempiente).
Il riesame va proposto allo stesso Ufficio che ha emesso l’atto, che deve provvedere in un tempo ragionevole ma non prestabilito, perseguendo il fine del pubblico interesse. È importante infatti che sia ristabilito un corretto rapporto tra la PA e il contribuente, incrinato dall’atto illegittimo o errato. In caso di grave inerzia, il potere di annullamento/revoca/ rinuncia all’imposizione spetta alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l’Ufficio dipende.
La comunicazione dell’annullamento dell’atto o della rinuncia all’imposizione sarà comunicata:
- al contribuente;
- all’organo davanti al quale dovesse essere instaurato l’eventuale contenzioso;
- all’Ufficio che ha emanato l’atto sottoposto a riesame, nel caso di intervento della Direzione regionale o compartimentale dalla quale l’Ufficio stesso dipende.
È ovvio che anche in caso di annullamento di un atto (per esempio per errore sul periodo d’imposta), se l’Ufficio è ancora entro i termini prescrizionali, potrà riemetterne un altro che rimuove gli errori precedentemente corretti.
Per saperne di più:
- art. 2 quater del D.L. 30.9.1994 n. 564, convertito dalla L. 30.11.1994 n. 656;
- D.M. 11.2.1997 n. 37 – Regolamento recante norme relative all’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria;
- Circolare n. 198/1998 Ministero delle Finanze.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo