Già da alcuni mesi è a regime lo sgravio contributivo per le assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Vediamo quali sono le condizioni specifiche per beneficiarne.
Applicazione del beneficio
Il beneficio è riconosciuto:
- a tutti i datori di lavoro privati qualificabili come imprenditori ai sensi dell’art. 2082 del c.c.;
- ai datori di lavoro agricoli con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche.
Ai fini del diritto all’esonero non assume rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro; pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori qualificati tali dall’art. 2082 c.c. ( es: associazioni culturali, politiche, sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali etc).
Sono esclusi dall’esonero contributivo:
- i contratti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico.
Natura dell’esonero contributivo e condizioni generali
L’esonero spetta a condizione che:
- nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;
- nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo (anche in caso di società da questi controllate, collegate, nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo);
- il lavoratore non abbia già usufruito dell’esonero in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato anche presso altri datori di lavoro.
La misura dell’esonero è pari:
- all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL;
- nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua.
L’applicazione del predetto beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile. Parimenti, continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.
Condizioni generali
- il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
- la sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione;
- in relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo si caratterizza come intervento generalizzato; pertanto la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale (non inquadrabile come aiuto di stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE).
Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché:
- in regime di part-time;
- nella forma del contratto di lavoro ripartito (job sharing);
- stipulati per qualifiche dirigenziali;
- instaurati con soci di cooperative di lavoro ai sensi della L. 142/2001;
- a scopo di somministrazione (nei confronti delle agenzie interinali).
Risultano esclusi i contratti di:
- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente o chiamata anche se a tempo indeterminato (per la mancanza di stabilità).
Condizioni specifiche per il diritto all’esonero
Il diritto alla fruizione risulta subordinato al rispetto dei principi previsti:
- dalla Legge n. 92/2012 (Circ. Inps n. 137/2012);
- dalle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dai presupposti stessi introdotti dall’art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015.
In particolare l’esonero contributivo non spetta nel caso in cui:
- l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine (anche in caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine);
- il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga;
- l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
- l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al d.m. 30.10.2007 (Unilav,Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. In tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria;
- l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro.
Può fruire dell’esonero contributivo:
- l’assunzione a tempo indeterminato in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001;
- la trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato;
- l’acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (per i contratti a termine non passati alle sue dipendenze);
- l’assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3 della legge n. 68/1999 (cfr. circ. n. 137/2012, par. 1.1.1).
Condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
Contratto di somministrazione
- L’esonero contributivo spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
- L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, fruisce dell’esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero.
Datori di lavoro agricoli
L’esonero contributivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- che non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;
- che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
Con riferimento alla corretta individuazione dei rapporti di lavoro agricoli, nella nozione di rapporti di lavoro agricolo rientrano esclusivamente i rapporti di lavoro instaurati dai datori di lavoro con gli operai del settore agricolo. Pertanto, ai fini delle presenti disposizioni, ai rapporti di lavoro con dirigenti, quadri e impiegati del settore agricolo si applica la disciplina generale di cui al comma 118 della Legge di stabilità 2015.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato