Con riferimento alle agevolazioni del 55% e 65% su ristrutturazioni edilizie e su interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, se l’impresa affidataria dei lavori non ha alcun obbligo dichiarativo in Italia non può esserci l’obbligo di effettuare la ritenuta per beneficiare delle detrazioni fiscali. È quanto chiarito dalla DRE dell’Emilia Romagna, con la nota n. 909-519 del 9 gennaio 2015.
Nel caso in questione, la contribuente, dopo aver affidato i lavori di ristrutturazione edilizia ad una ditta tedesca, chiedeva se si potesse beneficiare delle detrazioni fiscali pur trattandosi di una ditta tedesca che si appoggiava ad un istituto di credito tedesco. Il quesito veniva formulato in quanto al momento del pagamento con bonifico, la banca non si rendeva disponibile ad effettuare la ritenuta del 4% a titolo d’acconto d’imposta perché il beneficiario utilizzava un istituto bancario tedesco.
La DRE dell’Emilia Romagna, nel fornire risposta al quesito posto dalla contribuente, richiamava la Risoluzione n. 46/2011 dell’Agenzia delle Entrate che, con riferimento alla fattispecie di acquisto di box pertinenziali con pagamento a fondi immobiliari, aveva specificato che “al fine di evitare nei loro confronti l’applicazione della ritenuta a titolo di acconto di cui all’art.25 del D.L. 78/2010, il bonifico di pagamento deve essere compilato in modo che le banche e Poste Spa non codifichino il versamento come soggetto alla predetta ritenuta, analogamente a quanto previsto con la Risoluzione n. 3/2011 in relazione ai bonifici effettuati per il pagamento degli oneri corrisposti ai Comuni per i quali é possibile beneficiare della detrazione del 36%”. L’ordinante dovrà indicare nella motivazione del bonifico il soggetto beneficiario, specificando nella motivazione la causa del versamento senza riportare il riferimento alle disposizioni agevolative e, ove predisposto dalla banca o dall’ufficio postale, non deve essere utilizzato l’apposito modulo. Il mancato riferimento alle disposizioni di legge non fa venir meno il diritto dell’acquirente alla detrazione d’imposta purché siano rispettate tutte le altre condizioni di legge.
In definitiva, nell’ipotesi che l’impresa estera non abbia un conto corrente in Italia, non sarà possibile effettuare il “bonifico agevolato” normalmente messo a disposizione dal servizio di internet banking e si riterrà valido un ordinario bonifico estero che riporti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la causale del versamento e il numero di partita IVA (o codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico é stato effettuato. Trattandosi di un normale bonifico estero, tali dati dovranno essere inseriti nello spazio “causale” messo a disposizione dalla banca nell’internet banking e non ci sarà alcuna ritenuta fiscale per l’accesso alla detrazioni.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/