Il nuovo accertamento sintetico, in base al quale le spese effettuate dal contribuente sono considerate reddito complessivo presunto dell’anno in cui esse sono sostenute, comprende anche la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro), nella quale devono essere indicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi IVA non inferiori a 3.000,00 euro se soggette a fatturazione, ovvero a 3.600,00 euro se non soggette a fatturazione.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 133642/2011 dello scorso 16 settembre, in riguardo alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, apporta modifiche al precedente Provvedimento n. 184182/2010.
Ecco che, quindi, quest’ultimo viene modificato al punto 4.3, prorogando al 31 dicembre 2011 (termine precedente 31 ottobre 2011) i termini di presentazione della comunicazione per l’anno d’imposta 2010 e per le operazioni fatturate di importo superiore ai 25.000,00 euro.
Viene altresì modificato il tracciato delle specifiche tecniche (punto 4.5 del precedente Provvedimento), con il fine di semplificarne la compilazione e di migliorare la qualità e la quantità delle informazioni inviate.
Queste le modifiche apportate al tracciato record:
- Le modalità di pagamento precedenti “Acconto”, “Saldo” e “Importo non frazionato” vengono sostituite con Importo non frazionato, Importo frazionato e Corrispettivi periodici, di più facile classificazione
- Sono aboliti, rispetto al precedente tracciato, i campi relativi alla Natura, Tipologia e Importo totale dell’operazione
- È stato inserito, nella sezione relativa ai “Dati dell’operazione” il campo Numero di fattura, solamente per i titolari di partita IVA
- Per i soggetti non residenti, nella sezione relativa ai “Dati dell’operazione” il campo “Tipologia dell’operazione” assume i valori di Cessione e/o prestazione e di Acquisto e/o prestazione ricevuta
- Per le note di variazione, infine, nella sezione relativa ai dati della fattura da rettificare, i campi “Variazione dell’imponibile” e “Variazione dell’imposta” possono assumere entrambi il valore Credito o Debito.
Invariato tutto il resto.
Il differimento al 31 dicembre 2011, ricorda il Provvedimento, non influirà sulla tempistica secondo la quale le informazioni trasmesse saranno utilizzate per l’attività di controllo.
Rimane utile ricordare che la scadenza per l’anno d’imposta 2011 resta fissata al 30 aprile 2012.