Il Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 introduce importanti modifiche in materia di sostegno della maternità e della paternità, utilizzo e fruizione dei relativi congedi e permessi, assistenza e integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità. In questo secondo articolo sul tema, analizziamo in dettaglio alcune novità.
Indennità e automaticità delle prestazioni in caso di adozione per lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
I benefici garantiti alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione Separata dell’INPS sono ora riconosciuti anche in caso di adozione, nazionale o internazionale.
Sulla base di idonea documentazione, è riconosciuta un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
I lavoratori e le lavoratrici iscritti in via esclusiva alla gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.
Lavoratori autonomi
Le disposizioni in vigore vengono estese a tutti i lavoratori autonomi (e non più alle sole lavoratrici autonome).
L’indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto è riconosciuta anche al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
L’indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto è erogata previa domanda all’INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste.
In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende notizia tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Liberi professionisti
Le disposizioni in vigore vengono estese a tutti i liberi professionisti (e non più alle sole libere professioniste).
L’indennità corrisposta dall’ente sostitutivo delle forme obbligatorie di previdenza spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
L’indennità è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende notizia tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Adozione e affidamento
In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi previsti.
La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, attestanti l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.
Lavoratrice adottiva o affidataria e lavoro notturno
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.
Disposizioni in materia di telelavoro
I lavoratori ammessi al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Congedo per le donne vittime di violenza di genere
La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
Lo stesso diritto (e per le stesse condizioni e motivazioni) è riconosciuto alle lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui contratto verrà sospeso, per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.
La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la idonea certificazione.
Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione; questa viene corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità detraendone le somme dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti mensilmente.
I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.
Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali. In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la dipendente potrà scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata
In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.
Disposizioni finanziare
Gli oneri, pari a 104 milioni per il 2015, relativi a:
- divieto di adibire le donne al lavoro durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta;
- congedo per le donne vittime di violenza di genere;
sono coperti tramite riduzione della dotazione finanziaria destinata al Fondo per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga (L. 190/2014, art. 1 comma 107).
Si applicano in via sperimentale per il 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo, le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 24.
Francesco Geria – Labortre Studio Associato