La disciplina dei passaggi interni tra attività separate (art. 36 co. 5 del D.P.R. 633/1972) garantisce il funzionamento delle regole di detrazione dell’IVA delle singole attività impedendo il verificarsi di fenomeni elusivi. Vediamo come gestire i passaggi interni di beni e di servizi.
Passaggi interni di beni
Assumono sempre rilevanza ai fini IVA.
L’attività “cedente” dovrà:
- emettere fattura (autofattura per passaggi interni) applicando l’aliquota IVA vigente riferita al bene ceduto e in base al suo valore normale;
- registrare la fattura emessa nel registro delle vendite (art.23 – DPR 633/72);
- indicare l’operazione al rigo VE39 del Modello IVA (non concorre alla formazione del volume d’affari).
L’attività “cessionaria” dovrà:
- se tenuta all’obbligo, registrare la fattura nel registro degli acquisti (art.25 – DPR633/72) nello stesso mese del passaggio;
- detrarre l’IVA in base alle regole del proprio regime.
Eccezione: per i passaggi interni da/a attività con ventilazione non sussiste l’obbligo della fatturazione e l’IVA non è dovuta; essi vanno comunque annotati nei registri IVA (ovvero in un apposito registro passaggi interni) entro il giorno successivo al passaggio.
I passaggi interni dall’attività in ventilazione ad altra attività non vanno inseriti tra i corrispettivi.
I passaggi interni di beni da altra attività ad attività in ventilazione vanno annotati al lordo dell’IVA al fine di effettuare il calcolo dell’incidenza degli acquisti per la ventilazione.
Passaggi interni di servizi
Rilevano ai fini IVA i passaggi interni di servizi forniti da un’attività a detrazione piena verso un’attività a detrazione ridotta o forfetizzata; la procedura da seguire sarà analoga a quella sopra descritta per i beni.
Non rilevano ai fini IVA i passaggi di servizi da un’attività a detrazione ridotta o forfetizzata verso un’attività a detrazione piena oppure all’interno di attività a detrazione piena o di attività a detrazione ridotta/forfetizzata.
ESEMPIO:
Ipotizziamo che l’azienda Rossi Mario eserciti due attività separate di coltivazione frutta (attività agricola A) e produzione marmellate (attività agricole connesse B) e che tra le attività sia stato effettuato un passaggio interno di frutta per l’ammontare di 10.400,00€ (IVA compresa).
L’azienda emette quindi il seguente documento:
In data 30/09/2015 si effettuerà la registrazione della fattura nel registro delle vendite dell’attività A con aliquota 4%
In data 30/09/2015 si effettuerà la registrazione della fattura nel registro degli acquisti dell’attività B con aliquota al 4%
(*) Al fine di tenere evidenza contabile dei passaggi interni tra le attività è opportuno l’utilizzo di appositi conti analitici.
Caso 1 se l’azienda ha esercitato l’opzione per la determinazione IVA con i metodi ordinari (detrazione piena):
- l’attività A computerà a debito l’IVA sulla fattura emessa pari a 400,00€
- l’attività B detrarrà l’IVA sulla fattura di acquisto pari a 400,00€
Caso 2 se l’azienda non ha esercitato alcuna opzione, la detrazione dell’IVA verrà effettuata secondo le regole dei singoli regimi:
- l’attività A (agricoltura art.34) liquiderà l’IVA calcolando l’imposta a debito sulla fattura emessa pari a 400,00€ e scomputando a credito la percentuale di compensazione prevista dalla natura prodotto ceduto (nel nostro caso Frutta 4%) – quindi ZERO
- l’attività B (attività agricole connesse art. 34bis) non ha l’obbligo di tenuta del registro acquisti (quindi può omettere di registrare la fattura), l’IVA in detrazione sarà calcolata in ragione del 50% dell’IVA sulle vendite del periodo.
Monica Colussi – Centro Studi CGN