Non residenti Schumacker: in Gazzetta le disposizioni attuative

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative del regime dei cosiddetti “non residenti Schumacker” (DM 21 settembre 2015). Ecco cosa devono fare tali soggetti per ottenere le deduzioni e le detrazioni fiscali previste dalla legge.

Il Decreto dà attuazione all’art. 24, co. 3-bis del TUIR, in base al quale le persone residenti all’estero che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo e che non godono nello Stato di residenza (e in nessun altro paese diverso da questo) di agevolazioni fiscali analoghe, determinano la base imponibile considerando i redditi prodotti in Italia ai sensi dell’art. 23 del TUIR e beneficiando degli stessi oneri deducibili e detraibili previsti per i residenti.

Il caso tipico é quello dei soggetti che lavorano in Italia ma abitano e mantengono la propria famiglia all’estero. Tali soggetti restano “non residenti” secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni, nonostante ritraggano la maggior parte dei propri redditi dall’attività lavorativa svolta nel territorio italiano.

I “non residenti Schumacker“, oltre alla possibilità di esser tassati limitatamente ai redditi prodotti in Italia secondo il regime ordinario previsto per i contribuenti residenti nel territorio dello Stato, hanno la possibilità di optare, ricorrendone le condizioni, per il regime dei contribuenti minimi o per il nuovo regime forfetario introdotto dalla Legge n. 190/2014.

Per beneficiare degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta, sono tenuti ad attestare al sostituto d’imposta italiano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i seguenti dati:

a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;

b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;

c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;

d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all’articolo 12 del citato TUIR, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;

e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro.

La documentazione da conservare ed esibire all’Amministrazione Finanziaria che ne faccia richiesta é la seguente:

a) copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d’imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato;

b) certificazione del datore di lavoro estero dalla quale risulti il reddito prodotto e gli eventuali benefici fiscali fruiti;

c) copia del bilancio relativo all’eventuale attività d’impresa svolta all’estero.

Si segnala che le disposizioni attuative, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2015, sono tardive rispetto alla scadenza del Modello Unico 2015. Pertanto, qualora si verificasse una situazione di maggior beneficio per il contribuente, questo sarà tenuto ad inviare un modello unico integrativo a favore.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/