Il superammortamento al 140% conquista imprese e professionisti. Si tratta di un incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2016 e consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione del 40% con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazioni (da verificare il riscatto) in caso di locazione finanziaria.
L’agevolazione compete sulle imposte sui redditi e non riguarda l’IRAP e spetta a coloro che esercitano un’attività di impresa e agli esercenti arti e professioni.
Tenendo presente che nel primo anno di entrata in funzione del bene la maggiorazione si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile, ecco l’ammontare del risparmio fiscale applicando il bonus da parte di chi investe, considerando i seguenti elementi:
- Acquisto di un forno da parte di un’impresa metallurgica in forma di società di capitali soggetta a IRES da impiegare nel processo produttivo a partire dal 2016;
- Investimento complessivo pari a € 100.000;
- Coefficiente di ammortamento pari al 15%;
- IRES al 27,5%.
In tabella vengono esposti i dati del processo di ammortamento con evidenzia del risparmio fiscale in capo a chi investe.
Ecco un altro esempio relativo a un investimento da parte di un’impresa individuale o lavoratore autonomo con aliquota fiscale marginale del 38%
- Acquisto di un bene strumentale da utilizzare a partire dal 2016;
- Investimento complessivo pari a € 50.000;
- Coefficiente di ammortamento pari al 20%
- Aliquota marginale IRPEF al 38%
Dalle prime analisi sul testo della bozza della legge di stabilità che si avvia all’esame delle aule parlamentari si evince quanto segue:
- L’agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati, le costruzioni e i beni che prevedono una lunga vita utile con un’aliquota del coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, nonché alcuni altri beni specificati nell’allegato tecnico (ad esempio aerei e condutture);
- Il beneficio non compete per i beni immateriali e per i beni usati. Quest’ultimo aspetto va inteso nel senso che il bene oggetto di investimento non deve essere già stato utilizzato nell’ambito di un processo produttivo da parte del cedente;
- L’investimento viene valutato come realizzato alla data in cui il costo viene sostenuto fiscalmente e dunque al momento della consegna o spedizione del bene oppure del termine della costruzione per gli impianti eseguiti in appalto e per i macchinari;
- Anche i mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati nell’esercizio di impresa e lavoro autonomo (autovetture, motocicli e ciclomotori) rientrano nel perimetro dei beni agevolati. Il limite complessivo passa così da € 18.075,99 a € 25.306, mentre la percentuale di deducibilità resta immutata al 20% (80% per agenti e rappresentanti);
- La cessione del bene prima della conclusione del periodo di ammortamento comporta la rilevazione dell’eventuale minusvalenza/plusvalenza tramite il confronto tra il valore contabile senza l’incidenza della maggiorazione del 40% e il valore di realizzo;
- Il superammortamento verrà rilevato direttamente in sede di dichiarazione dei redditi senza la necessità di imputare il bonus a conto economico, e tecnicamente si presenta come una detassazione di utili anziché come un aumento dei costi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN