Entro il prossimo 31 dicembre è necessario procedere alla redazione e alla sottoscrizione dell’inventario. Come noto, la gestione del libro inventari è stata scarsamente disciplinata dal legislatore sia civilistico che tributario. Riepiloghiamo, in ogni caso, i punti salienti che possono evincersi dal combinato disposto della normativa civilistica e fiscale.
1) La redazione del libro degli inventari è obbligatoria per gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale (art. 2214 C.C.), indipendentemente dalla natura giuridica (società di capitali, società di persone o ditta individuale) attraverso la quale viene esercitata l’attività stessa (art. 13 DPR 600/1973). Risultano, pertanto, esclusi dall’obbligo in oggetto i professionisti.
2) Le società di persone e le ditte individuali in regime semplificato (ricomprendendo in questa fattispecie tutti i regimi diversi da quello ordinario, e quindi anche i contribuenti minimi o i forfetari) sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, e quindi dalla redazione dell’inventario (art. 18 DPR 600/1973).
3) L’inventario deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il bilancio […] (art. 2217 C.C.).
4) L’inventario […] deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo […] (art. 15 DPR 600/1973).
5) L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (art. 2217 C.C. e art. 15 DPR 600/1973). Pertanto, per un soggetto che avesse l’esercizio sociale di durata 01/07-30/06, il termine di sottoscrizione dell’inventario diventerebbe il 30/06 dell’anno successivo (ovvero entro i tre mesi che decorrono dal 31/03, pari all’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio che, come noto, è il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi).
6) Il libro degli inventari ha le stesse regole di numerazione del libro giornale. Pertanto, le pagine devono essere intestate con il nome della società, progressivamente numerate con l’indicazione dell’anno di riferimento (nel formato 2014/1, 2014/2, … per l’inventario relativo all’esercizio 2014). Nel caso di esercizi non coincidenti con l’anno solare, andrà indicato il primo dei due anni solari. La numerazione, come precisato da ultimo dalla RM 12 marzo 2002 n. 85/E, non deve necessariamente essere eseguita preventivamente per l’intero libro né per il complessivo periodo di imposta, ma può essere effettuata nel momento stesso di utilizzo delle pagine.
7) Il libro degli inventari, inoltre, deve sottostare alle stesse regole di bollatura previste per il libro giornale. A seguito della soppressione dell’obbligo di bollatura iniziale (art. 8 L.383/2001), l’imposta di bollo va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate. In sostanza, il redattore dell’inventario può assolvere l’imposta di bollo esclusivamente con riferimento all’importo dovuto per le prime cento pagine o frazioni di esse; solo dopo aver utilizzato queste ultime, è soggetto al tributo in questione prima dell’uso delle successive cento. Si ricorda che la misura del tributo è pari a € 16,00 per ogni cento pagine o frazioni per le società di capitali (obbligate al versamento della tassa di concessione governativa) e di € 32,00 per gli altri soggetti.
Mauro Daniotti – Centro Studi CGN