Quali sono le regole per assicurare trasparenza negli incassi e nei pagamenti effettuati dagli amministratori di condominio?
Da sempre, sia per motivi di correttezza sia di trasparenza, gli amministratori di condominio sono tenuti a documentare in modo chiaro, o meglio tracciato, ogni movimento di denaro in entrata e in uscita dalla cassa condominiale.
Con la riforma in materia di condominio negli edifici, contenuta nella Legge 11.12.2012 n. 220, il testo dell’art. 1129 del codice civile è cambiato e ha previsto disposizioni specifiche tendenti ad assicurare l’operato puntuale e trasparente dell’amministratore nei passaggi di denaro.
Infatti, il nuovo testo del predetto art. 1129 del codice civile prevede che l’amministratore deve fare transitare le somme:
- ricevute dai condomini;
- ricevute da terzi;
- erogate per conto del condominio;
su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio stesso.
È previsto inoltre che ciascun condomino, a proprie spese, può chiedere all’amministratore di visionare ed avere copia dell’estratto conto (così dovrebbe interpretarsi la rendicontazione periodica a cui fa riferimento la norma).
Quindi, l’amministratore di condominio dovrà versare in conto corrente tutti gli incassi ricevuti dai condomini sia in contanti che in assegni.
Di conseguenza non è più possibile utilizzare direttamente il denaro contante o gli assegni trasferibili ricevuti dai condomini per effettuare pagamenti.
Ancora lo stesso articolo 1129 del c.c. prevede che la mancata apertura e il mancato utilizzo del conto corrente costituiscono una grave irregolarità, che può portare alla revoca dell’amministratore.
È parere di chi scrive che, previo prelievo di denaro dal c/c, si possano sostenere spese con denaro contante.
Sempre nell’articolo 1129 del c.c., per rimarcare l’intenzione di fondo di dettare norme dirette alla massima trasparenza, il legislatore ha stabilito che costituisce grave irregolarità la gestione condominiale secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini.
È bene ricordare, inoltre, che al fine di creare una corrispondenza di entrate ed uscite di denaro in un documento contabile, è stata prevista l’istituzione e la cura da parte dell’amministratore del “registro di contabilità“.
Ai sensi dell’art. 1130 del C.C., nel predetto registro, che può essere tenuto anche con modalità informatizzate, devono esssere annotati, entro 30 giorni da quello d’effettuazione, i singoli movimenti di entrata e di uscita.
È intuitivo che la contemporaneità dei movimenti dell’estratto conto bancario con quelli annotati nel registro di contabilità fornirà un quadro esaustivo della composizione dei flussi finanziari del condominio.
In ultimo si segnala che, sempre a norma dell’art. 1129 del C.C., l’amministratore, insieme ad altre informazioni, deve comunicare il luogo di conservazione del registro di contabilità. In giorni ed orari stabiliti, ogni interessato, previa richiesta, può prendere gratuitamente visione del predetto registro e ottenere, previo rimborso della spesa, copia firmata.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo