Deducibilità parziale IMU dal reddito dei professionisti

Qual è la quota IMU deducibile dal reddito professionale? E quali sono i requisiti per poter beneficiare di tale deduzione?

Fino al periodo di imposta 2012 l’IMU non è mai stata deducibile né ai fini IRPEF (ed IRES) né tantomeno ai fini IRAP.

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto che, per il periodo d’imposta 2013, l’IMU fosse deducibile per una quota pari al 30%, mentre a partire dal periodo d’imposta 2014 (UNICO 2015) e per i periodi successivi, la quota deducibile dell’IMU fosse del 20%.

Stando a quanto appena riportato, la quota di deducibilità IMU attualmente in vigore è pari al 20%; la stessa potrà essere portata in diminuzione dalle sole tipologie di reddito d’impresa e/o di reddito di lavoro autonomo, rimanendo esclusa la possibilità di andare ad abbattere il reddito complessivo, avendo su quest’ultimo un beneficio indiretto.

Per beneficiare della deduzione IMU dal reddito professionale (e dal reddito d’impresa) è indispensabile che la stessa si riferisca ai soli fabbricati strumentali, considerandosi questi (ai sensi del’art.43, comma 2 del TUIR):

  • gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio d’impresa commerciale da parte del possessore, a prescindere dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l’utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall’imprenditore possessore dell’immobile (e non da terzi);
  • gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.

Per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo, rispettando il disposto all’art. 54, comma 1 del TUIR, l’IMU è deducibile nell’anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo, comunque a partire dall’IMU relativa all’anno d’imposta 2013.

All’interno della dichiarazione dei redditi, la deduzione della quota IMU sugli immobili strumentali a regime implica l’applicazione di una variazione in diminuzione  pari alla quota deducibile del 20%.

Riassumendo, i professionisti:

  • che possiedono immobili strumentali soggetti ad IMU;
  • che hanno versato nell’anno d’imposta 2014 IMU relativa ad immobili strumentali all’esercizio della propria attività;

possono portare in deduzione dal proprio reddito di lavoro autonomo, una quota pari al 20% dell’IMU versata nell’anno.

L’imposta resta indeducibile ai fini IRAP.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN