La norma che ha decretato l’istituzione dell’acconto IVA risale all’oramai lontano 1990. Da allora le modalità di calcolo sono rimaste immutate. Ciò che è invece cambiato nel tempo, adeguandosi alle evoluzioni dei regimi fiscali, sono i casi di esonero. In vista della scadenza del 28 dicembre prossimo (il 27 è domenica), rivediamo dunque sulla base di quali considerazioni valutare la scelta del metodo di calcolo più conveniente, ma anche, alla luce delle riforme che hanno interessato i regimi fiscali nel 2015, le novità in materia di esonero dall’acconto IVA.
I metodi per determinare l’acconto IVA sono tre: “Storico”, “Previsionale” ed “Effettivo/Analitico”.
Al contribuente è data facoltà di scegliere il metodo che maggiormente riduce il debito da versare.
Metodo storico: è il metodo più comunemente usato e prevede di determinare l’acconto IVA nella misura dell’88% di una base di riferimento, variabile in relazione alla periodicità IVA adottata dal contribuente.
Applicando il metodo storico, quindi, i contribuenti che erano a credito nell’ultimo periodo IVA dello scorso anno, non devono versare l’acconto quest’anno, anche se la liquidazione dell’ultimo mese/trimestre 2015 dovesse chiudere a debito.
Per i contribuenti mensili la base di calcolo corrisponde al debito IVA, al lordo dell’acconto, emergente dalla liquidazione di dicembre dell’anno precedente (rigo VH12 della dichiarazione annuale).
Per i contribuenti trimestrali la base di calcolo corrisponde al debito IVA, al lordo dell’acconto, emergente dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente (rigo VL38-VL36+VH13 ovvero, qualora dalla dichiarazione IVA dovesse essere emerso un credito determinato dal pagamento dell’acconto: rigo VH13-VL33).
Per i c.d. “trimestrali speciali” la base di calcolo corrisponde al debito IVA, al lordo dell’acconto, emergente dalla liquidazione del IV trimestre dell’anno precedente (rigo VH12 della dichiarazione annuale).
Per i contribuenti trimestrali, inoltre, è necessario escludere dalla base di calcolo il valore degli interessi applicati in sede di dichiarazione annuale.
In ogni caso, l’eventuale versamento IVA, effettuato in relazione all’adeguamento agli studi di settore e/o ai parametri, non influenza in alcun modo il calcolo dell’acconto IVA.
Nell’ipotesi in cui, da un anno all’altro, la periodicità delle liquidazioni IVA dovesse variare, la base di calcolo dell’acconto, secondo il metodo storico, dovrebbe essere così determinata:
- i contribuenti passati da trimestrali a mensili dovrebbero prendere come base di riferimento, su cui calcolare l’88%, un terzo (1/3) dell’imposta a debito emergente dalla dichiarazione annuale precedente;
- i contribuenti passati da mensili a trimestrali dovrebbero prendere come base di riferimento, su cui calcolare l’88%, la somma delle liquidazioni effettuate nell’ultimo trimestre dell’anno precedente.
Metodo previsionale: l’acconto viene commisurato all’88% del debito IVA che si stima dovuto in relazione al mese di dicembre dell’anno corrente (contribuenti mensili) ovvero al saldo IVA annuale dell’anno corrente (contribuenti trimestrali), ovvero al IV trimestre dell’anno corrente (contribuenti trimestrali speciali).
Applicando il metodo previsionale, dunque, i contribuenti che prevedono di chiudere a credito l’ultimo mese/trimestre 2015, non sono tenuti a versare l’acconto IVA, anche se nello stesso periodo del 2014 erano a debito.
Attenzione però! Affinché l’adozione di questo metodo non comporti l’irrogazione di sanzioni, è necessario che, a consuntivo, l’acconto versato non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto in relazione al debito realmente emerso rispettivamente per il mese di dicembre/quarto trimestre/dichiarazione IVA dell’anno 2015.
Metodo Effettivo/Analitico: l’acconto viene commisurato al 100% del debito IVA che emerge dall’effettuazione di un’apposita liquidazione IVA al 20 dicembre.
Tale liquidazione IVA deve tenere conto:
- delle operazioni effettuate dal 01.12 al 20.12, per i contribuenti mensili;
- delle operazioni effettuate dal 01.10 al 20.12, per i contribuenti trimestrali.
Applicando quest’ultimo metodo, quindi, il contribuente si troverà a dover effettuare una liquidazione IVA “atipica”, nella quale dovrà preoccuparsi di far confluire non solo l’IVA sulle operazioni attive fatturate ma anche quella sulle operazioni attive effettuate sino alla data 20.12 non ancora fatturate.
I contribuenti esonerati dal calcolo dell’acconto IVA 2015
Sono esonerati dal calcolo dell’acconto IVA i contribuenti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi o il nuovo regime forfetario, ovvero che hanno optato per il regime agricolo di esonero o per il regime della L. 398/91, oppure che hanno esercitato esclusivamente attività di intrattenimento (art. 74 c. 6 DPR 633/72), o hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.
Non sono inoltre tenuti ad effettuare il calcolo dell’acconto i contribuenti che:
- hanno iniziato l’attività in corso d’anno;
- hanno periodicità IVA mensile e cessano l’attività o concedono in affitto l’unica azienda entro il 30.11.15;
- hanno periodicità IVA trimestrale e cessano l’attività o concedono in affitto l’unica azienda entro il 30.09.15;
- a partire dal 2015 sono usciti dal regime dei minimi per applicare il regime IVA ordinario;
- a partire dal 2015 sono usciti dal regime delle nuove iniziative per applicare il regime IVA ordinario.
I contribuenti non tenuti al versamento dell’acconto
Anche se non rientrano in una delle categorie di esonero, non sono comunque tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto IVA i contribuenti che:
- presentano una base di calcolo di riferimento a credito;
- dovrebbero versare l’acconto per un importo inferiore alla soglia minima di € 103,29.
Il pagamento dell’acconto
Ricordiamo infine che il pagamento dell’acconto IVA va effettuato utilizzando il modello F24, presentabile esclusivamente in forma telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati), indicando il codice tributo:
- 6013 per i contribuenti che effettuano liquidazioni mensili;
- 6035 per i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali.
Sull’acconto IVA i contribuenti trimestrali non sono tenuti a corrispondere l’interesse dell’1%.
Non è ammesso il pagamento rateale; è invece possibile compensare il tributo dovuto con eventuali crediti disponibili.
Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN