La disciplina della Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria) è stata modificata dal D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015. Vediamo quali sono le principali novità e i loro effetti per i lavoratori.
Per quanto concerne il campo di applicazione, viene sostanzialmente confermata l’attuale platea dei lavoratori destinatari, includendo gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. L’ammissione al beneficio resta subordinata al possesso di un’anzianità presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento, che viene, però, qualificata come anzianità di effettivo lavoro (determinata cioè computando le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata, compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e anche i periodi di astensione per maternità obbligatoria – Cfr. Circ. Ministero del Lavoro n. 24 del 05/10/2015).
Per quanto riguarda le causali di intervento, il D.Lgs. ne individua tre:
- riorganizzazione aziendale (che assorbe e ricomprende in sé la fattispecie della ristrutturazione e riconversione aziendale di cui alla precedente legge 223/1991) con una durata massima di 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile;
- crisi aziendale (con esclusione dal 1° gennaio 2016 dei casi di crisi per cessazione di attività) con durata massima di 12 mesi anche continuativi;
- contratto di solidarietà di durata massima di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile (può ampliarsi fino a 36 mesi per effetto del computo nella misura della metà dei primi 24 mesi di intervento).
Le durate sono comunque condizioniate ad un ulteriore limite di contingentamento che scatta nei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione e crisi aziendale e che sarà effettivamente operativo dopo 24 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. di riordino: con la norma a regime, dal 25 settembre 2017 non saranno autorizzabili sospensioni del lavoro eccedenti il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco temporale del programma stesso.
Passando alle forme di finanziamento, al pari della nuova cassa integrazione guadagni ordinaria, il contributo addizionale obbligatorio a carico delle imprese sarà collegato all’effettivo utilizzo dello strumento (9% fino a 52 settimane, 12% fino a 104 settimane, 15% oltre le 104 settimane).
Diffuse novità, infine, sul fronte delle procedure di accesso all’integratore salariale straordinario:
- la fase di informativa sindacale, pur inalterata nelle tempistiche, è stata snellita sui contenuti da fornire alle rappresentanze sindacali: cause della sospensione, entità e durata prevedibile della cassa integrazione guadagni straordinaria, numero dei lavoratori coinvolti;
- nell’esame congiunto, rispetto al passato, i criteri di scelta dei lavoratori devono essere coerenti con le ragioni per le quali è stato richiesto l’intervento e le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà;
- la domanda di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo sindacale (termini più contingentati rispetto al passato);
- la sospensione o la riduzione di orario dei lavoratori coinvolti potrà avvenire solo decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al Ministero (si applica alle cassa integrazione guadagni straordinaria richieste a decorrere dal 1° novembre 2015);
- il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (termine perentorio).
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato